Art. 4.
                          Imprese artigiane

  1. L'ufficio del registro delle imprese che rileva nei confronti di
imprese  artigiane  iscritte  negli  albi  di cui alla legge 8 agosto
1985,  n.  443,  e annotate nella sezione speciale del registro delle
imprese, una o piu' delle circostanze previste dall'articolo 2, comma
1,  per  le  imprese  individuali  e dall'articolo 3, comma 1, per le
societa'  semplici,  in nome collettivo e in accomandita semplice, ne
da'  notizia,  entro  quindici giorni dall'avvenuta rilevazione, alla
commissione  provinciale  dell'artigianato  per  gli  adempimenti  di
competenza.
  2.  La  comunicazione  di  cui  al comma 1 e' annotata nel registro
delle  imprese  a  cura  del  conservatore,  con  l'indicazione delle
circostanze rilevate dall'ufficio.
  3.  L'ufficio  del  registro delle imprese procede alla riscossione
del  diritto  annuale,  dei  diritti  di segreteria e delle eventuali
sanzioni  dovuti  ai  sensi  dell'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, con le modalita' previste dall'articolo 2, commi 5 e 6,
per  le  imprese  individuali  e  dall'articolo  3,  comma  5, per le
societa'  semplici,  in nome collettivo e in accomandita semplice. La
determinazione  di  non  procedere  alla  riscossione e' motivata con
comunicazione  al  competente collegio dei revisori dei conti, di cui
all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 23 luglio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 368
 
          Note all'art. 4:
              -  Per i riferimenti della legge 8 agosto 1985, n. 443,
          si vedano le note all'art. 1.
              -  Per  il  testo  degli  articoli 17  e 18 della legge
          29 dicembre 1993, n. 580, si vedano le note all'art. 2.