IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                                  e
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  ed,  in  particolare,
l'articolo  45,  comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu'
decreti  legislativi  contenenti norme intese a ridefinire il sistema
degli   incentivi   all'occupazione,  ivi  compresi  quelli  relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 aprile 2000, n. 185, emanato in
attuazione  della predetta disposizione e, in particolare, l'articolo
24, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  di  concerto con il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, e, relativamente alle disposizioni di cui
al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole
e  forestali, fissa con uno o piu' regolamenti criteri e modalita' di
concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo;
  Ritenuto di procedere all'adozione di un regolamento concernente la
concessione  di incentivi a favore di societa', cooperative sociali e
agricoltori  per la creazione di nuova imprenditorialita' nei settori
della  produzione  dei beni e dei servizi alle imprese, dei servizi e
dell'agricoltura;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea C 68 del
21 marzo 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti
dell'Aiuto di Stato N 336/2001, notificato ai sensi degli articoli 87
e  88  del  Trattato  CE ed avente ad oggetto le misure, previste dal
seguente  regolamento,  rilevanti  per  il  settore della produzione,
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti agricoli di cui
all'allegato I del Trattato CE;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003
(parere n. 4568/2003);
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988
(nota n. 73285 del 16 aprile 2004);

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento l'espressione:
    a) «decreto  legislativo» indica il decreto legislativo 21 aprile
2000,  n.  185,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 6 luglio 2000, n. 156;
    b) «Sviluppo Italia» indica la societa' Sviluppo Italia S.p.A. di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo;
    c) «beneficiari»  indica le societa', ivi comprese le cooperative
di  produzione  e lavoro, gli agricoltori e le cooperative sociali di
cui  agli  articoli 5,  7, 9 e 11 del decreto legislativo destinatari
delle agevolazioni di cui al presente regolamento;
    d) «territori agevolati» indica i territori di cui all'articolo 2
del decreto legislativo;
    e) «nuove   iniziative»   indica  i  progetti  che  presentano  i
requisiti della novita';
    f) «iniziative di sviluppo e consolidamento» indica i progetti di
sviluppo    e/o    consolidamento    che   contemplino   ampliamenti,
razionalizzazioni,  diversificazioni  e  ammodernamenti  di attivita'
gia' esistenti;
    g) «progetto»  indica  il  documento  tecnico in cui e' descritta
l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative
necessarie  a  realizzarla,  e'  dimostrata  la fattibilita' tecnica,
economica e finanziaria dell'iniziativa e la sua redditivita';
    h) «de minimis» indica la regola di diritto comunitario di cui al
Regolamento  (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio
2001,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
    i) «tasso   di   riferimento»  indica  il  tasso  di  riferimento
determinato dalla Commissione europea;
    j) «beni   culturali»  indica  beni  di  interesse  archeologico,
storico,  artistico, demoetno-antropologico, ambientale e paesistico,
archivistico   e   librario   o,  comunque,  beni  che  costituiscano
testimonianza materiale avente valore di civilta', che possano essere
oggetto dell'attivita' di fruizione;
    k) «orientamenti»  indica  gli  Orientamenti  comunitari  per gli
aiuti  di  Stato  nel  settore  agricolo  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee C 28 del 1° febbraio 2000;
    l) «ESL»  indica l'Equivalente Sovvenzione Lordo che rappresenta,
espresso  in percentuale, il valore totale dell'agevolazione concessa
ad  un'azienda,  al  lordo  delle  tasse  e  in  rapporto  all'intero
ammontare   dell'investimento,  secondo  il  metodo  dell'Equivalente
Sovvenzione adottato dalla Comunita' europea per misurare l'effettiva
intensita' dell'aiuto;
    m) «regioni  di  cui  all'Obiettivo  1»  indica le regioni di cui
all'articolo  3  del  regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno  1999,  recante disposizioni generali sui Fondi strutturali
per il periodo 2000-2006;
    n) «POR» indica il Programma Operativo Regionale e rappresenta il
documento  di  programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del
regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, per
gli  interventi  strutturali  comunitari  nelle  regioni  interessate
dall'Obiettivo  1  in  Italia.  Esso contiene gli assi prioritari del
programma,   la   coerenza   col   quadro   comunitario  di  sostegno
corrispondente,  una  descrizione sintetica delle misure previste, il
piano  finanziario  indicativo  e  le  disposizioni di attuazione del
programma;
    o) «PSR»  indica  il  Piano  di  Sviluppo Rurale e rappresenta il
documento  di  programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del
regolamento  (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, per la
razionalizzazione  e  il  finanziamento  degli interventi nel settore
agricolo,  forestale  e  dello  sviluppo  rurale  e opera sull'intero
territorio regionale.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali,   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per   le   fonti   normative  di  natura  comunitaria
          (regolamenti,   direttive,   decisioni,  raccomandazioni  e
          orientamenti)  vengono forniti gli estremi di pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea (GUUE), gia'
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
          Nota al titolo:
              - Il  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,
          recante:     «Incentivi     all'autoimprenditorialita'    e
          all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
          legge 17 maggio 1999, n. 144», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 6 luglio 2000, n. 156.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio
          1999,  n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e
          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'
          disposizioni  per il riordino degli enti previdenziali), e'
          il seguente:
              «1.  Allo  scopo  di  realizzare un sistema efficace ed
          organico  di  strumenti  intesi a favorire l'inserimento al
          lavoro  ovvero  la ricollocazione di soggetti rimasti privi
          di  occupazione,  il Governo e' delegato ad emanare, previo
          confronto  con  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative  sul piano nazionale dei datori di lavoro e
          dei  lavoratori,  entro  il  31 dicembre  1999,  uno o piu'
          decreti  legislativi  contenenti norme intese a ridefinire,
          nel  rispetto  degli  indirizzi dell'Unione europea e delle
          competenze  previste  dal  decreto  legislativo 23 dicembre
          1997,  n.  469,  il sistema degli incentivi all'occupazione
          ivi  compresi  quelli relativi all'autoimprenditorialita' e
          all'autoimpiego,  con  particolare riguardo all'esigenza di
          migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli
          ammortizzatori  sociali, con valorizzazione del ruolo della
          formazione  professionale,  secondo  i  seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) razionalizzazione  delle  tipologie  delle diverse
          misure   degli   interventi,   eliminando   duplicazioni  e
          sovrapposizioni,  tenendo  conto  delle  esperienze  e  dei
          risultati  delle  varie  misure  ai  fini  dell'inserimento
          lavorativo  con  rapporto  di lavoro dipendente in funzione
          degli  specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
          particolare riguardo:
                  1)  alle  diverse  caratteristiche  dei destinatari
          delle  misure:  giovani,  disoccupati e inoccupati di lungo
          periodo,  lavoratori fruitori del trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale  da consistente lasso di tempo,
          lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
                  2)  alla  revisione  dei criteri per l'accertamento
          dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
          diverse  categorie,  allo  scopo  di renderli piu' adeguati
          alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
          di disagio;
                  3)  al  grado  dello svantaggio occupazionale nelle
          diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base
          di quanto previsto all'art. 1, comma 9;
                  4)   al   grado   dello   svantaggio  occupazionale
          femminile nelle diverse aree del Paese;
                  5)  alla  finalita'  di favorire la stabilizzazione
          dei posti di lavoro;
                  6)  alla  maggiore  intensita'  della  misura degli
          incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse
          abbiano  rispettato  le  prescrizioni  sulla salute e sulla
          sicurezza  dei  lavoratori previste dal decreto legislativo
          19 settembre  1994,  n.  626,  e  successive modificazioni,
          nonche'  per  le imprese che applicano nuove tecnologie per
          il  risparmio  energetico  e  l'efficienza energetica e che
          prevedono  il  ciclo  integrato delle acque e dei rifiuti a
          valle degli impianti;
                b) revisione  e  razionalizzazione  dei  rapporti  di
          lavoro  con  contenuto  formativo  in  conformita'  con  le
          direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto
          previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997,
          n.  196,  e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera
          a);
                c) previsione   di   misure  per  favorire  forme  di
          apprendistato  di  impresa  e  il  subentro del tirocinante
          nell'attivita'   di  impresa  nonche'  estensione,  per  un
          triennio,   delle   disposizioni  del  decreto  legislativo
          28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di
          finanziamento;
                d) revisione  delle  misure di inserimento al lavoro,
          non  costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza
          diretta  del  mondo  del  lavoro  con  valorizzazione dello
          strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,  il  sistema
          formativo  e  le  imprese,  secondo  modalita' coerenti con
          quanto   previsto   dagli  articoli 17  e  18  della  legge
          24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra
          i  tre  e  i  dodici  mesi,  in  relazione  al  livello  di
          istruzione,  alle caratteristiche dell'attivita' lavorativa
          e   al   territorio   di   appartenenza,   e  la  eventuale
          corresponsione  di  un sussidio, variabile fra le 400.000 e
          le 800.000 lire mensili;
                e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei
          principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c)
          e  d)  del  presente  comma  debbano  tendere a valorizzare
          l'inserimento  o il reinserimento al lavoro delle donne, al
          fine  di superare il differenziale occupazionale tra uomini
          e donne;
                f) rafforzamento  delle  misure  attive  di  gestione
          degli  esuberi  strutturali,  tramite ricorso ad istituti e
          strumenti,  anche  collegati  ad  iniziative  di formazione
          professionale,  intesi  ad assicurare la continuita' ovvero
          nuove  occasioni  di  impiego,  con rafforzamento del ruolo
          attivo  dei  servizi  per  l'impiego  a livello locale, per
          rendere  piu'  rapidi ed efficienti i processi di mobilita'
          nel  rispetto  delle  competenze di cui alla legge 15 marzo
          1997,  n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469;
                g) razionalizzazione    nonche'    estensione   degli
          istituti  di  integrazione  salariale  a tutte le categorie
          escluse,  da  collegare  anche  ad iniziative di formazione
          professionale,  superando  la  fase  sperimentale  prevista
          dall'art.  2,  comma  28,  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  anche  attraverso interventi di modifica degli stessi
          istituti  di  integrazione  salariale, con previsione della
          costituzione  di  fondi  categoriali o intercategoriali con
          apporti  finanziari  di carattere plurimo, tenendo altresi'
          conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione
          collettiva;
                h) previsione, in via sperimentale e per la durata di
          due  anni,  della  possibilita'  per  i coltivatori diretti
          iscritti   agli   elenchi  provinciali,  di  avvalersi,  in
          relazione  alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di
          collaborazioni  occasionali  di  parenti ed affini entro il
          terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel
          corso  dell'anno,  assicurando  il rispetto delle normative
          relative  alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro,
          la   copertura   da   rischi   da  responsabilita'  civile,
          infortunio  o  morte  e  il  versamento di un contributo di
          solidarieta'   a   favore  del  Fondo  pensioni  lavoratori
          dipendenti;
                i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali
          in  caso  di  disoccupazione, con un trattamento di base da
          rafforzare   ed   estendere  con  gradualita'  a  tutte  le
          categorie  di  lavoratori  scarsamente  protette o prive di
          copertura,  fissando  criteri rigorosi per l'individuazione
          dei  beneficiari  e  prevedendo  la  obbligatorieta', per i
          lavoratori   interessati,   di   partecipare   a  corsi  di
          orientamento   e   di   formazione,   anche   condizionando
          l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;
                l) previsione    di    norme,    anche    di   natura
          previdenziale,  che  agevolino  l'utilizzo  di  contratti a
          tempo  parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di
          contribuire  alla crescita dell'occupazione giovanile anche
          attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
                m) semplificazione  e  snellimento delle procedure di
          riconoscimento  e  di attribuzione degli incentivi, tenendo
          conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in
          ogni  caso criteri di automaticita', e degli ammortizzatori
          sociali,   anche   tramite   l'utilizzo   di   disposizioni
          regolamentari  adottate  ai  sensi  dell'art.  17, comma 2,
          della  legge  23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento
          della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore
          speditezza all'azione amministrativa;
                n) riunione, entro 24 mesi, in uno o piu' testi unici
          delle   normative   e  delle  disposizioni  in  materia  di
          incentivi  all'occupazione  e di ammortizzatori sociali, al
          fine  di  consentire  la  piu' agevole conoscibilita' delle
          stesse;
                o) previsione    di   meccanismi   e   strumenti   di
          monitoraggio  e  di  valutazione  dei risultati conseguiti,
          anche  in  relazione all'impatto sui livelli di occupazione
          femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi
          di  cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
          competenti   e   tenuto   conto  dei  criteri  che  saranno
          determinati  dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59;
                p) razionalizzazione  dei  criteri  di partecipazione
          delle    imprese   al   finanziamento   delle   spese   per
          ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;
                q) previsione  che  tutte  le  istanze di utilizzo di
          istituti    di    integrazione   salariale   e   di   altri
          ammortizzatori   sociali  vengano  esaminate  nel  rispetto
          dell'ordine cronologico di presentazione;
                r) adeguamento  annuale,  a decorrere dal 1° gennaio,
          dell'indennita'  di mobilita' di cui all'art. 7 della legge
          23 luglio  1991,  n.  223,  nella  misura dell'80 per cento
          dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
          ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
          impiegati,  come  previsto  dal secondo comma dell'articolo
          unico  della  legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito
          dal  comma 5  dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994,
          n.   299,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 luglio 1994, n. 451;
                s) previsione,  per i soggetti impegnati in lavori di
          pubblica  utilita' o in lavori socialmente utili finanziati
          dallo  Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale
          attraverso  forme  di  riscatto  a carico dell'interessato,
          commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante
          l'attuazione  dei  progetti,  relativamente  ai periodi non
          coperti da alcuna contribuzione».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 24 del citato decreto
          legislativo 21 aprile 2000, n. 185:
              «Art.  24 (Criteri e modalita' per la concessione delle
          agevo-lazioni). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale e, relativamente alle
          disposizioni  di  cui  al  titolo I, capo III, anche con il
          Ministro  delle  politiche  agricole e forestali, fissa con
          uno  o  piu'  regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  e  successive  modificazioni,  criteri e modalita' di
          concessione   delle   agevolazioni  previste  nel  presente
          decreto.  Prima  della  loro  adozione  i  regolamenti sono
          comunicati  alla  Commissione  europea a norma dell'art. 88
          (gia'  93)  del  Trattato  UE.  I regolamenti adottati sono
          comunicati  alle  competenti commissioni parlamentari entro
          venti giorni successivi alla loro adozione.
              2.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          nel   limite   delle  competenze  statali  ai  sensi  degli
          articoli 18  e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112».
              - La    decisione   della   Commissione   europea   del
          13 febbraio  2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni
          nei confronti dell'Aiuto di Stato N 336/2001, e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  C  68 del
          21 marzo 2003.
              - Il  testo  dell'art.  17, commi 3 e 4, della legge n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          come   modificato  dall'art.  74  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          le  materie  di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi  devono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale».
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo degli articoli 2, 5, 7, 9, 11 e
          23 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:
              «Art.  2 (Ambito territoriale di applicazione). - 1. Le
          misure   incentivanti   di  cui  al  presente  titolo  sono
          applicabili  nei  territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2
          dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di
          cui  all'art.  87  (gia' art. 92), paragrafo 3, lettera c),
          del  Trattato  di  Roma,  come  modificato  dal Trattato di
          Amsterdam,  nonche'  nelle  aree  svantaggiate  di  cui  al
          decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          14 marzo  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del
          15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni».
              «Art.  5  (Soggetti  beneficiari).  -  1.  Al  fine  di
          favorire  la creazione di nuova imprenditorialita', possono
          essere  ammesse  ai benefici di cui all'art. 3 le societa',
          ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte
          nel  registro  prefettizio  di  cui all'art. 13 del decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre
          1947,   n.   1577,  e  successive  modificazioni,  composte
          esclusivamente  da  soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i
          35  anni,  ovvero  composte  prevalentemente da soggetti di
          eta'  compresa  tra  i  18  ed  i  29  anni  che abbiano la
          maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione,
          che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei
          settori di cui all'art. 6, comma 1.
              2.  I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di
          quote  di  partecipazione  delle societa' di cui al comma 1
          devono  risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000,
          nei  comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui
          all'art. 2.
              3.  Le  societa'  di  cui  al comma 1 devono avere sede
          legale,  amministrativa  ed  operativa nei territori di cui
          all'art. 2.
              4.  La  presente disposizione non si applica alle ditte
          individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi
          un unico socio».
              «Art.  7  (Soggetti  beneficiari).  -  1.  Al  fine  di
          favorire  la creazione di nuova imprenditorialita', possono
          essere  ammesse ai benefici di cui all'art. 3, le societa',
          ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte
          nel  registro  prefettizio  di  cui all'art. 13 del decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre
          1947,   n.   1577,  e  successive  modificazioni,  composte
          esclusivamente  da  soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i
          35  anni,  ovvero  composte  prevalentemente da soggetti di
          eta'  compresa  tra  i  18  ed  i  29  anni  che abbiano la
          maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione,
          che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei
          settori di cui all'art. 8, comma 1.
              2.  I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di
          quote  di  partecipazione  delle societa' di cui al comma 1
          devono  risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000,
          nei  comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui
          all'art. 2.
              3.  Le  societa' di cui al comma 1 devono avere la sede
          legale,  amministrativa  ed  operativa nei territori di cui
          all'art. 2.
              4.  La  presente disposizione non si applica alle ditte
          individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi
          un unico socio».
              «Art.  9  (Soggetti  beneficiari).  -  1.  Al  fine  di
          favorire   la  creazione  di  nuova  imprenditorialita'  in
          agricoltura,  possono  essere  ammessi  ai  benefici di cui
          all'art.  3, gli agricoltori di eta' compresa tra i 18 ed i
          35 anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola
          al  familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il
          consolidamento  di  iniziative  nei settori di cui all'art.
          10, comma 1.
              2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 devono risultare
          residenti,  alla  data  del subentro, nei comuni ricadenti,
          anche in parte, nei territori di cui all'art. 2.
              3.  L'azienda  agricola  deve  essere  localizzata  nei
          territori di cui all'art. 2».
              «Art.  11  (Soggetti  beneficiari).  -  1.  A  sostegno
          dell'imprenditorialita'  sociale  possono essere ammesse ai
          benefici  di  cui  all'art. 3 le cooperative sociali di cui
          all'art.  1,  comma  1,  lettera b), della legge 8 novembre
          1991,  n.  381, che presentino progetti per la creazione di
          nuove  iniziative,  nonche'  per  il  consolidamento  e  lo
          sviluppo  di  attivita' gia' esistenti nei settori indicati
          all'art. 12, comma 1.
              2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione
          dei    soci    svantaggiati,    devono    essere   composte
          esclusivamente  da  soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i
          35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta'
          compresa  tra  i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza
          assoluta numerica e di quote di partecipazione.
              3.  I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di
          quote  di  partecipazione  delle societa' di cui al comma 1
          devono  risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000,
          nei  comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui
          all'art. 2. Nel caso di cooperative gia' esistenti, tutti i
          soci  devono  possedere  i predetti requisiti alla medesima
          data.
              4.  Le  societa' di cui al comma 1 devono avere la sede
          legale,  amministrativa ed operativa nei territori indicati
          all'art. 2».
              «Art.  23  (Disposizioni  di  attuazione).  -  1.  Alla
          societa'   Sviluppo  Italia  S.p.a.,  costituita  ai  sensi
          dell'art.  1  del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
          e'  affidato  il  compito  di  provvedere alla selezione ed
          erogazione   delle   agevolazioni,   anche  finanziarie,  e
          all'assistenza  tecnica  dei  progetti  e  delle iniziative
          presentate   ai   fini   della   concessione  delle  misure
          incentivanti previste nel presente decreto legislativo.
              2.  Nell'attuazione  delle attribuzioni di cui al comma
          1,  la  societa'  Sviluppo  Italia  S.p.a. stipula apposita
          convenzione  triennale  con il Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  sentito  il Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della  programmazione  economica,  entro  il
          sessantesimo  giorno  dalla data di emanazione del presente
          decreto.
              3.  La  societa'  di  cui  al  comma 1 e' autorizzata a
          stipulare  contratti  di  finanziamento  con  i beneficiari
          delle misure previste dal presente decreto.
              3-bis.  La  societa'  di  cui  al  comma  1 puo' essere
          autorizzata  dal Ministero dell'economia e delle finanze ad
          effettuare,  con le modalita' da esso stabilite ed a valere
          sulle risorse del Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della
          legge  23 dicembre  1999,  n. 488, una o piu' operazioni di
          cartolarizzazione  dei  crediti maturati con i mutui di cui
          al   presente   decreto.   Alle   predette   operazioni  di
          cartolarizzazione  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  15  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  e
          successive   modificazioni.   I  ricavi  rinvenienti  dalle
          predette  operazioni  affluiscono  al  medesimo  Fondo  per
          essere  riutilizzati  per gli interventi di cui al presente
          decreto.  Dell'entita'  e  della  destinazione  dei  ricavi
          suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE.
              4.  Le  disposizioni del presente art. si applicano nel
          limite  delle competenze statali ai sensi degli articoli 18
          e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
              - Il  regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del
          12 gennaio    2001,    relativo    all'applicazione   degli
          articoli 87  e  88  del  trattato CE gli aiuti d'importanza
          minore   («de   minimis»),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L/10 del 13 gennaio
          2001.
              - Gli  orientamenti  comunitari  per gli aiuti di Stato
          nel   settore   agricolo  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  Europee  C  28 del 1° febbraio
          2000.
              - Il  regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio del
          21 giugno  1999,  recante  disposizioni  generali sui Fondi
          strutturali  per  il periodo 2000-2006, e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L 161 del
          26 giugno 1999.
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1257/99  del Consiglio del
          17 maggio     1999,    recante    disposizioni    per    la
          razionalizzazione  e  il finanziamento degli interventi nel
          settore  agricolo,  forestale  e  dello sviluppo rurale, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 160 del 26 giugno 1999.