IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed, in particolare, l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione della predetta disposizione e, in particolare, l'articolo 24, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o piu' regolamenti criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo; Ritenuto di procedere all'adozione di un regolamento concernente la concessione di incentivi a favore di societa', cooperative sociali e agricoltori per la creazione di nuova imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese, dei servizi e dell'agricoltura; Vista la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 68 del 21 marzo 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti dell'Aiuto di Stato N 336/2001, notificato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE ed avente ad oggetto le misure, previste dal seguente regolamento, rilevanti per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003 (parere n. 4568/2003); Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 73285 del 16 aprile 2004); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Nel presente regolamento l'espressione: a) «decreto legislativo» indica il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2000, n. 156; b) «Sviluppo Italia» indica la societa' Sviluppo Italia S.p.A. di cui all'articolo 23 del decreto legislativo; c) «beneficiari» indica le societa', ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, gli agricoltori e le cooperative sociali di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo destinatari delle agevolazioni di cui al presente regolamento; d) «territori agevolati» indica i territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo; e) «nuove iniziative» indica i progetti che presentano i requisiti della novita'; f) «iniziative di sviluppo e consolidamento» indica i progetti di sviluppo e/o consolidamento che contemplino ampliamenti, razionalizzazioni, diversificazioni e ammodernamenti di attivita' gia' esistenti; g) «progetto» indica il documento tecnico in cui e' descritta l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative necessarie a realizzarla, e' dimostrata la fattibilita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e la sua redditivita'; h) «de minimis» indica la regola di diritto comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis); i) «tasso di riferimento» indica il tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea; j) «beni culturali» indica beni di interesse archeologico, storico, artistico, demoetno-antropologico, ambientale e paesistico, archivistico e librario o, comunque, beni che costituiscano testimonianza materiale avente valore di civilta', che possano essere oggetto dell'attivita' di fruizione; k) «orientamenti» indica gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 28 del 1° febbraio 2000; l) «ESL» indica l'Equivalente Sovvenzione Lordo che rappresenta, espresso in percentuale, il valore totale dell'agevolazione concessa ad un'azienda, al lordo delle tasse e in rapporto all'intero ammontare dell'investimento, secondo il metodo dell'Equivalente Sovvenzione adottato dalla Comunita' europea per misurare l'effettiva intensita' dell'aiuto; m) «regioni di cui all'Obiettivo 1» indica le regioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006; n) «POR» indica il Programma Operativo Regionale e rappresenta il documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'Obiettivo 1 in Italia. Esso contiene gli assi prioritari del programma, la coerenza col quadro comunitario di sostegno corrispondente, una descrizione sintetica delle misure previste, il piano finanziario indicativo e le disposizioni di attuazione del programma; o) «PSR» indica il Piano di Sviluppo Rurale e rappresenta il documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, per la razionalizzazione e il finanziamento degli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale e opera sull'intero territorio regionale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le fonti normative di natura comunitaria (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e orientamenti) vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE), gia' Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Nota al titolo: - Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante: «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 luglio 2000, n. 156. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente: «1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e' delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione delle tipologie delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo: 1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento; 2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio; 3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 9; 4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese; 5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro; 6) alla maggiore intensita' della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti; b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformita' con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a); c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attivita' di impresa nonche' estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento; d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i tre e i dodici mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attivita' lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili; e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne; f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuita' ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere piu' rapidi ed efficienti i processi di mobilita' nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; g) razionalizzazione nonche' estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresi' conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva; h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della possibilita' per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da rischi da responsabilita' civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarieta' a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualita' a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorieta', per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza; l) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale; m) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticita', e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa; n) riunione, entro 24 mesi, in uno o piu' testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la piu' agevole conoscibilita' delle stesse; o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59; p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate; q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1° gennaio, dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione». - Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «Art. 24 (Criteri e modalita' per la concessione delle agevo-lazioni). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Prima della loro adozione i regolamenti sono comunicati alla Commissione europea a norma dell'art. 88 (gia' 93) del Trattato UE. I regolamenti adottati sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro venti giorni successivi alla loro adozione. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». - La decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti dell'Aiuto di Stato N 336/2001, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 68 del 21 marzo 2003. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale». Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 7, 9, 11 e 23 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «Art. 2 (Ambito territoriale di applicazione). - 1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87 (gia' art. 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonche' nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni». «Art. 5 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita', possono essere ammesse ai benefici di cui all'art. 3 le societa', ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'art. 6, comma 1. 2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 2. 3. Le societa' di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'art. 2. 4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio». «Art. 7 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita', possono essere ammesse ai benefici di cui all'art. 3, le societa', ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'art. 8, comma 1. 2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 2. 3. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'art. 2. 4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio». «Art. 9 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita' in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'art. 3, gli agricoltori di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'art. 10, comma 1. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 2. 3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'art. 2». «Art. 11 (Soggetti beneficiari). - 1. A sostegno dell'imprenditorialita' sociale possono essere ammesse ai benefici di cui all'art. 3 le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonche' per il consolidamento e lo sviluppo di attivita' gia' esistenti nei settori indicati all'art. 12, comma 1. 2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione. 3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 2. Nel caso di cooperative gia' esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data. 4. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all'art. 2». «Art. 23 (Disposizioni di attuazione). - 1. Alla societa' Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e' affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo. 2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la societa' Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto. 3. La societa' di cui al comma 1 e' autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto. 3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE. 4. Le disposizioni del presente art. si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». - Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE gli aiuti d'importanza minore («de minimis»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/10 del 13 gennaio 2001. - Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee C 28 del 1° febbraio 2000. - Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 161 del 26 giugno 1999. - Il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante disposizioni per la razionalizzazione e il finanziamento degli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 160 del 26 giugno 1999.