Art. 10.
       Benefici per l'assistenza tecnica nel settore agricolo
  1.  Le  agevolazioni  sono  concesse, ai sensi del punto 14.1 degli
Orientamenti, per coprire, fino al 100 per cento, i seguenti costi:
    a) istruzione  e  formazione:  i costi ammissibili comprendono le
spese  inerenti  all'organizzazione  del  programma di formazione, le
spese  di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi
di   sostituzione   durante  l'assenza  dell'agricoltore  o  del  suo
collaboratore;
    b) prestazione  di  servizi  di  gestione  aziendale e di servizi
ausiliari;
    c) organizzazione  di  concorsi, mostre e fiere, incluse le spese
connesse alla partecipazione a tali manifestazioni;
    d) altre attivita' finalizzate alla diffusione di nuove tecniche,
quali  progetti  pilota  su scala ragionevolmente limitata o progetti
dimostrativi.
  2.  Ai  sensi  del punto 14.2 degli Orientamenti, non sono concessi
aiuti  limitati  a  determinate  associazioni  ed  intesi  a favorire
soltanto i loro membri.
  3.  Ai  sensi  del punto 14.3 degli Orientamenti, l'importo globale
degli aiuti non puo' superare i 100.000,00 euro per ogni beneficiario
per un periodo di tre anni.
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  riferimento  agli Orientamenti comunitari per gli
          aiuti  di  Stato  nel settore agricolo e' riportato in nota
          all'art. 1.