Art. 10. Benefici per l'assistenza tecnica nel settore agricolo 1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi del punto 14.1 degli Orientamenti, per coprire, fino al 100 per cento, i seguenti costi: a) istruzione e formazione: i costi ammissibili comprendono le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore; b) prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari; c) organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni; d) altre attivita' finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi. 2. Ai sensi del punto 14.2 degli Orientamenti, non sono concessi aiuti limitati a determinate associazioni ed intesi a favorire soltanto i loro membri. 3. Ai sensi del punto 14.3 degli Orientamenti, l'importo globale degli aiuti non puo' superare i 100.000,00 euro per ogni beneficiario per un periodo di tre anni.
Nota all'art. 10: - Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e' riportato in nota all'art. 1.