Art. 11.
                           Mutuo agevolato
  1.  Il  mutuo  agevolato  e'  concesso  ad  un  tasso  calcolato in
relazione   al   tasso   di   riferimento  vigente  alla  data  della
deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mutuo ha una durata
non  superiore  a  dieci  anni ed e' posto in ammortamento secondo il
piano  previsto  dal  contratto.  Per  il  periodo  di  realizzazione
dell'investimento,   da   prevedere,   a  partire  dalla  data  della
deliberazione  di  ammissione  alle  agevolazioni,  in  dodici  mesi,
elevabili   a   ventiquattro   e   a   trentasei   mesi   nei   casi,
rispettivamente,  di  particolare  ed  eccezionale  complessita'  del
progetto,  sono  dovuti  gli  interessi  sulle  somme  effettivamente
erogate nella misura del tasso agevolato.
  2.  Il  beneficiario  provvede  al rimborso del mutuo mediante rate
semestrali  costanti  posticipate,  versandole  entro il quindicesimo
giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata.
  3.  In  caso  di  ritardo nei pagamenti viene applicato sulla somma
dovuta  un  tasso  di  interesse  di  mora  annuale  pari al tasso di
riferimento  vigente  alla data di scadenza della rata non pagata. In
tal   caso  Sviluppo  Italia  puo'  sospendere  le  erogazioni  delle
agevolazioni.
  4.  Al  termine  del periodo di realizzazione dell'investimento, in
caso  di  investimenti  realizzati  per  un valore inferiore a quello
previsto  nel  progetto  approvato,  i  benefici  finanziari  di  cui
all'articolo  3  vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e
l'importo  del  mutuo  viene  rideterminato  con effetto sul piano di
ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.