Art. 11. Mutuo agevolato 1. Il mutuo agevolato e' concesso ad un tasso calcolato in relazione al tasso di riferimento vigente alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mutuo ha una durata non superiore a dieci anni ed e' posto in ammortamento secondo il piano previsto dal contratto. Per il periodo di realizzazione dell'investimento, da prevedere, a partire dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, in dodici mesi, elevabili a ventiquattro e a trentasei mesi nei casi, rispettivamente, di particolare ed eccezionale complessita' del progetto, sono dovuti gli interessi sulle somme effettivamente erogate nella misura del tasso agevolato. 2. Il beneficiario provvede al rimborso del mutuo mediante rate semestrali costanti posticipate, versandole entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata. 3. In caso di ritardo nei pagamenti viene applicato sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora annuale pari al tasso di riferimento vigente alla data di scadenza della rata non pagata. In tal caso Sviluppo Italia puo' sospendere le erogazioni delle agevolazioni. 4. Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i benefici finanziari di cui all'articolo 3 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.