Art. 12. Garanzie 1. I beneficiari si obbligano a prestare, a garanzia del mutuo agevolato, dei relativi interessi, anche di mora, nonche' delle spese ed accessori, i consensi necessari a costituire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo. 2. Le garanzie sono iscritte per l'intero importo del mutuo concesso, maggiorato del 20 per cento a titolo di ulteriore garanzia per interessi ed accessori di ogni specie e dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle spese. 3. I beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di Sviluppo Italia sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalita' e i termini stabiliti nel contratto.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 5.