Art. 12.
                              Garanzie
  1.  I  beneficiari  si  obbligano  a prestare, a garanzia del mutuo
agevolato, dei relativi interessi, anche di mora, nonche' delle spese
ed  accessori,  i  consensi necessari a costituire le garanzie di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo.
  2.  Le  garanzie  sono  iscritte  per  l'intero  importo  del mutuo
concesso,  maggiorato del 20 per cento a titolo di ulteriore garanzia
per   interessi   ed   accessori  di  ogni  specie  e  dell'eventuale
risarcimento dei danni e del rimborso delle spese.
  3.   I   beneficiari   si  obbligano  a  stipulare  idonee  polizze
assicurative  a  favore  di  Sviluppo  Italia  sui  beni  oggetto  di
finanziamento,  secondo  le  modalita'  e  i  termini  stabiliti  nel
contratto.
 
          Nota all'art. 12:
              - Il  testo  dell'art. 4 del citato decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 5.