Art. 13.
                 Divieto di cessione dei contributi
  1. I contributi di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto
legislativo non possono essere ceduti da parte dei beneficiari.
 
          Nota all'art. 13:
              - Il  testo  dell'art.  3,  lettere a) e b), del citato
          decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in
          nota all'art. 3.