Art. 13. Divieto di cessione dei contributi 1. I contributi di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo non possono essere ceduti da parte dei beneficiari.
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 3, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 3.