Art. 15. Domanda di ammissione alle agevolazioni 1. La domanda di ammissione alle agevolazioni, predisposta secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e corredata dalla documentazione indicata agli articoli 24, 29, 34 e 39, e' presentata a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero mediante inoltro telematico della stessa, sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. 2. Sviluppo Italia trasmette copia della documentazione al competente ufficio della Regione ove e' ubicata la sede operativa dell'impresa, il quale puo' esprimere il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione medesima. Decorso inutilmente tale termine la domanda ha ulteriore seguito. 3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti Sviluppo Italia puo' utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi. 4. La realizzazione del progetto non deve essere stata avviata prima della presentazione della domanda.
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10: «Art. 10 (Forma ed efficacia del documento informatico). 1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso e' liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita' e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare. 3. Il documento informatico, quando e' sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma e' basata su di un certificato qualificato ed e' generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto. 4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non puo' essere negata rilevanza giuridica ne' ammissibilita' come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che e' sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non e' basata su di un certificato qualificato oppure non e' basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perche' la firma non e' stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed e' accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Comunita' europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; c) il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunita' e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».