Art. 15.
               Domanda di ammissione alle agevolazioni
  1.  La domanda di ammissione alle agevolazioni, predisposta secondo
lo schema redatto da Sviluppo Italia e corredata dalla documentazione
indicata  agli  articoli 24,  29,  34  e 39, e' presentata a mezzo di
raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  ovvero  mediante
inoltro  telematico della stessa, sottoscritta con firma digitale, ai
sensi  dell'articolo 10  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall'articolo 6 del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
  2.   Sviluppo   Italia  trasmette  copia  della  documentazione  al
competente  ufficio  della  Regione  ove e' ubicata la sede operativa
dell'impresa,  il  quale  puo'  esprimere  il proprio motivato parere
entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dal ricevimento della
documentazione  medesima. Decorso inutilmente tale termine la domanda
ha ulteriore seguito.
  3.  Ai  fini  dell'accertamento del possesso dei requisiti Sviluppo
Italia  puo'  utilizzare  informazioni aggiuntive acquisite presso le
camere   di  commercio,  le  pubbliche  amministrazioni,  gli  ordini
professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od
elenchi.
  4.  La  realizzazione  del  progetto  non deve essere stata avviata
prima della presentazione della domanda.
 
          Nota all'art. 15:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come
          sostituito  dall'art.  6 del decreto legislativo 23 gennaio
          2002, n. 10:
              «Art.    10   (Forma   ed   efficacia   del   documento
          informatico).  1.  Il  documento informatico ha l'efficacia
          probatoria  prevista  dall'art.  2712  del  codice  civile,
          riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.
              2.  Il  documento  informatico,  sottoscritto con firma
          elettronica,  soddisfa  il  requisito  legale  della  forma
          scritta.  Sul  piano  probatorio  il  documento  stesso  e'
          liberamente    valutabile,    tenuto    conto   delle   sue
          caratteristiche  oggettive  di  qualita'  e sicurezza. Esso
          inoltre  soddisfa  l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e
          seguenti   del  codice  civile  e  da  ogni  altra  analoga
          disposizione legislativa o regolamentare.
              3. Il documento informatico, quando e' sottoscritto con
          firma  digitale  o  con  un altro tipo di firma elettronica
          avanzata,  e  la  firma  e'  basata  su  di  un certificato
          qualificato  ed  e' generata mediante un dispositivo per la
          creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino
          a  querela  di falso, della provenienza delle dichiarazioni
          da chi l'ha sottoscritto.
              4.  Al  documento  informatico,  sottoscritto con firma
          elettronica,  in ogni caso non puo' essere negata rilevanza
          giuridica ne' ammissibilita' come mezzo di prova unicamente
          a  causa del fatto che e' sottoscritto in forma elettronica
          ovvero   in  quanto  la  firma  non  e'  basata  su  di  un
          certificato  qualificato  oppure  non  e'  basata  su di un
          certificato  qualificato  rilasciato  da  un  certificatore
          accreditato  o,  infine,  perche'  la  firma  non  e' stata
          apposta  avvalendosi  di un dispositivo per la creazione di
          una firma sicura.
              5.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche   se   la  firma  elettronica  e'  basata  su  di  un
          certificato  qualificato  rilasciato  da  un  certificatore
          stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte  dell'Unione
          europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
                a) il  certificatore possiede i requisiti di cui alla
          direttiva   1999/93/CE   del   Parlamento   europeo  e  del
          Consiglio,  del  13 dicembre 1999, ed e' accreditato in uno
          Stato membro;
                b) il  certificato  qualificato  e'  garantito  da un
          certificatore   stabilito   nella   Comunita'  europea,  in
          possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
                c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
          riconosciuto   in   forza   di   un  accordo  bilaterale  o
          multilaterale   tra   la   Comunita'   e   Paesi   terzi  o
          organizzazioni internazionali.
              6.   Gli   obblighi   fiscali   relativi  ai  documenti
          informatici  ed  alla  loro riproduzione su diversi tipi di
          supporto  sono  assolti  secondo  le modalita' definite con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».