Art. 16.
               Istruttoria e valutazione delle domande
  1.  Le domande vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di
ricevimento e, quindi, sottoposte ad un esame diretto ad accertare:
    a) la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti di cui
agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo;
    b) la  sussistenza dei requisiti oggettivi inerenti i progetti di
cui agli articoli 6, 8, 10 e 12 del decreto legislativo;
    c) la  validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa
proposta,  con specifico riferimento all'attendibilita' professionale
dei  soggetti  proponenti,  all'affidabilita'  del piano finanziario,
alla redditivita' e al livello tecnologico del progetto, nonche' alla
potenzialita' del mercato di riferimento.
 
          Note all'art. 16:
              - Il  testo  degli  articoli 5,  7,  9  e 11 del citato
          decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in
          nota all'art. 1.
              - Si  riporta il testo degli articoli 6, 8, 10 e 12 del
          citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:
              «Art.  6  (Progetti  finanziabili). - 1. Possono essere
          finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)  e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti
          relativi    alla    produzione    di   beni   nei   settori
          dell'agricoltura,  dell'artigianato o dell'industria ovvero
          relativi  alla  fornitura di servizi a favore delle imprese
          appartenenti a qualsiasi settore.
              2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
                a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi
          al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
                b) non    prevedono    l'ampliamento    della    base
          imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
                c) non   presentano   il   requisito   della  novita'
          dell'iniziativa;
                d) si  riferiscono  a  settori  esclusi o sospesi dal
          CIPE o da disposizioni comunitarie».
              «Art.  8  (Progetti  finanziabili). - 1. Possono essere
          finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal
          CIPE  e  nei  limiti  posti dall'Unione europea, i progetti
          relativi  alla  fornitura  di  servizi  nei  settori  della
          fruizione   dei   beni   culturali,   del   turismo,  della
          manutenzione   di   opere   civili  ed  industriali,  della
          innovazione    tecnologica,    della   tutela   ambientale,
          dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei
          prodotti agroindustriali.
              2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
                a) prevedono   investimenti   superiori   a  lire  un
          miliardo al netto dell'IVA;
                b) non    prevedono    l'ampliamento    della    base
          imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
                c) non   presentano   il   requisito   della  novita'
          dell'iniziativa;
                d) si  riferiscono  a  settori  esclusi o sospesi dal
          CIPE o da disposizioni comunitarie».
              «Art.  10  (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere
          finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal
          CIPE  e  nei  limiti  posti dall'Unione europea, i progetti
          relativi ai settori della produzione, commercializzazione e
          trasformazione di prodotti in agricoltura.
              2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
                a) prevedono   investimenti   superiori  a  lire  due
          miliardi al netto dell'IVA;
                b) si  riferiscono  a  settori  esclusi o sospesi dal
          CIPE o da disposizioni comunitarie».
              «Art.  12  (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere
          finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal
          CIPE  e  nei  limiti posti dalla Unione europea, i progetti
          relativi    alla    produzione    di   beni   nei   settori
          dell'agricoltura,  dell'artigianato o dell'industria ovvero
          relativi  alla  fornitura di servizi a favore delle imprese
          appartenenti a qualsiasi settore.
              2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
                a) prevedono   investimenti   superiori   a  lire  un
          miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative;
                b) prevedono   investimenti   superiori  a  lire  500
          milioni   al   netto   dell'IVA,  in  caso  di  sviluppo  e
          consolidamento di attivita' gia' avviate;
                c) si  riferiscono  a  settori  esclusi o sospesi dal
          CIPE o da disposizioni comunitarie».