Art. 17.
Deliberazione  di  ammissione  alle  agevolazioni  o di rigetto della
                               domanda
  1. All'esito del procedimento istruttorio Sviluppo Italia, esperiti
gli  adempimenti  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legislativo
8 agosto  1994,  n.  490, e successive modificazioni ed integrazioni,
delibera  l'ammissione  alle agevolazioni o il rigetto della domanda,
dandone comunicazione agli interessati ed alla Regione competente.
  2.  La  deliberazione  di ammissione alle agevolazioni individua il
beneficiario,  le caratteristiche del progetto finanziato e la misura
incentivante  riconosciuta,  indica  l'eventuale  natura  de  minimis
dell'agevolazione,  stabilisce  le  spese  ammesse  ed  i  tempi  per
l'attuazione   dell'iniziativa,   fissa  i  benefici  concessi  e  le
caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato.
  3.  In  caso  di  contributo a titolo di de minimis le agevolazioni
finanziarie   possono   essere   cumulate   con   altre  agevolazioni
finanziarie    pubbliche    concesse    sia    precedentemente,   sia
successivamente alla deliberazione di ammissione esclusivamente entro
i  limiti  consentiti dall'applicazione del de minimis. A tal fine il
beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto
e'  compatibile  con  l'importo  complessivo  degli  aiuti ricevuti a
titolo di de minimis.
 
          Note all'art. 17:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 8 agosto 1994, n. 490:
              «Art.   4  (Informazioni  del  prefetto  -  lettera  d)
          dell'art.  1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47).
          -  1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli
          altri  soggetti  di  cui  all'art.  1,  devono acquisire le
          informazioni   di  cui  al  comma  4  prima  di  stipulare,
          approvare  o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero
          prima   di   rilasciare   o  consentire  le  concessioni  o
          erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:
                a) pari  o superiore a quello determinato dalla legge
          in  attuazione  delle  direttive  comunitarie in materia di
          opere  e  lavori  pubblici,  servizi  pubblici  e pubbliche
          forniture,  indipendentemente  dai  casi  di esclusione ivi
          indicati;
                b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni
          di  acque  pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento
          di  attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di
          contributi,  finanziamenti  e agevolazioni su mutuo o altre
          erogazioni   dello   stesso  tipo  per  lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali;
                c) superiore    a    200    milioni   di   lire   per
          l'autorizzazione   di  subcontratti,  cessioni  o  cottimi,
          concernenti  la  realizzazione di opere o lavori pubblici o
          la prestazione di servizi o forniture pubbliche.
              2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
          contratti,  delle  concessioni  o delle erogazioni compiuto
          allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
              3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  la  richiesta  di
          informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella
          quale  hanno  residenza  o  sede  le  persone  fisiche,  le
          imprese,   le   associazioni,  le  societa'  o  i  consorzi
          interessati  ai contratti e subcontratti di cui al comma 1,
          lettere  a)  e  c),  o  che siano destinatari degli atti di
          concessione  o  erogazione  di  cui  alla  lettera b) dello
          stesso  comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi
          di cui all'allegato 4.
              4.   Il   prefetto   trasmette   alle   amministrazioni
          richiedenti,  nel  termine massimo di quindici giorni dalla
          ricezione  della  richiesta, le informazioni concernenti la
          sussistenza  o  meno, a carico di uno dei soggetti indicati
          nelle  lettere  d)  ed  e)  dell'allegato 4, delle cause di
          divieto   o   di   sospensione  dei  procedimenti  indicate
          nell'allegato   1,  nonche'  le  informazioni  relative  ad
          eventuali  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa tendenti a
          condizionare  le  scelte  e  gli indirizzi delle societa' o
          imprese   interessate.   A  tal  fine  il  prefetto,  anche
          avvalendosi   dei  poteri  di  accesso  e  di  accertamento
          delegati  dal  Ministro dell'interno, dispone le necessarie
          verifiche  nell'ambito  della  provincia  e,  ove  occorra,
          richiede   ai  prefetti  competenti  che  le  stesse  siano
          effettuate nelle rispettive province.
              5.  Quando  le  verifiche  disposte a norma del comma 4
          siano  di  particolare  complessita',  il  prefetto  ne da'
          comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata
          e  fornisce  le  informazioni  acquisite entro i successivi
          trenta  giorni.  Nel  caso  di  lavori o forniture di somma
          urgenza,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  6, le
          amministrazioni  possono  procedere  dopo aver inoltrato al
          prefetto  la  richiesta  di informazioni di cui al comma 3.
          Anche  fuori  del  caso  di  lavori  o  forniture  di somma
          urgenza,  le  amministrazioni  possono procedere qualora le
          informazioni  non  pervengano nei termini previsti. In tale
          caso,  i  contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
          altre  erogazioni  di cui al comma 1 sono corrisposti sotto
          condizione risolutiva.
              6.  Quando,  a seguito delle verifiche disposte a norma
          del  comma 4,  emergono  elementi  relativi  a tentativi di
          infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate,
          le   amministrazioni   cui   sono   fornite   le   relative
          informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare
          o  autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare,
          rilasciare  o  comunque  consentire  le  concessioni  e  le
          erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza
          di  cui  al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di
          divieto  indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a
          tentativi   di   infiltrazione   mafiosa   siano  accertati
          successivamente    alla   stipula   del   contratto,   alla
          concessione    dei    lavori   o   all'autorizzazione   del
          subcontratto,  l'amministrazione  interessata puo' revocare
          le   autorizzazioni   e   le  concessioni  o  recedere  dai
          contratti,  fatto salvo il pagamento del valore delle opere
          gia'  eseguite  e  il  rimborso  delle  spese sostenute per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite.   Il   documento   informatico  ha  l'efficacia
          probatoria  prevista  dall'art.  2712  del  codice  civile,
          riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate».