Art. 18.
            Attuazione della deliberazione di ammissione
                          alle agevolazioni
  1.   Per   l'attuazione  della  deliberazione  di  ammissione  alle
agevolazioni  Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito
contratto,  con  il  quale  sono  disciplinati i rapporti giuridici e
finanziari  tra  il  concedente  le  agevolazioni  ed il beneficiario
medesimo, secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e trasmesso al
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, al Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  e  al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
  2.  La violazione delle clausole contrattuali costituisce, nei casi
espressamente previsti, causa di revoca delle agevolazioni concesse.