Art. 18. Attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni 1. Per l'attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto, con il quale sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il concedente le agevolazioni ed il beneficiario medesimo, secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. La violazione delle clausole contrattuali costituisce, nei casi espressamente previsti, causa di revoca delle agevolazioni concesse.