Art. 19.
             Vincoli sugli investimenti e sull'attivita'
  1.  I  beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio
dell'attivita'  finanziata  per  un  periodo  minimo  di  cinque anni
decorrente  dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa e
comunque  fino all'estinzione del mutuo. I beni sostitutivi di quelli
deperiti  od  obsoleti  di analoga o superiore quantita' e/o qualita'
sono  altresi'  vincolati  all'esercizio  dell'impresa  per lo stesso
periodo.  In  caso  di  rinnovo  di beni aziendali il beneficiario ha
l'obbligo  di  comunicarne  il  piano  di  ammodernamento  a Sviluppo
Italia,   la   quale,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione,  puo'  esprimere  motivato  avviso  contrario a tutela
dell'iniziativa agevolata.
  2.  L'attivita'  di  impresa  prevista  nel progetto agevolato deve
essere  svolta  per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla
data del suo inizio effettivo.
  3.  La  sede  operativa  dell'iniziativa  deve essere mantenuta nei
territori  agevolati  per un periodo minimo di cinque anni decorrente
dalla data di inizio effettivo dell'attivita' di impresa.
  4.  I  periodi  quinquennali  di  vincolo  di cui ai commi 1, 2 e 3
decorrono  dalla  data  di  inizio effettivo dell'attivita' d'impresa
purche'  sia stato completato l'investimento. Nel caso in cui la data
di  inizio effettivo dell'attivita' d'impresa sia anteriore alla data
di   completamento   dell'investimento   tali  periodi  decorrono  da
quest'ultima.
  5.  La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
causa di revoca delle agevolazioni concesse.