Art. 2. Requisiti dei soggetti beneficiari 1. Le misure previste dal presente regolamento interessano le piccole imprese, cosi' come definite nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del 3 aprile 1996 e nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonche', a decorrere dal 1° gennaio 2005, le microimprese e le piccole imprese cosi' come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. 2. Le misure previste al Capo V del presente regolamento, in caso di cooperative sociali gia' esistenti di cui all'articolo 35, comma 5, potranno interessare anche le medie imprese, cosi' come definite nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del 3 aprile 1996 e nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonche', a decorrere dal 1° gennaio 2005, cosi' come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. 3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 3, le persone fisiche titolari di quote o azioni delle societa', le persone fisiche socie delle cooperative e i titolari delle imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente regolamento non possono essere, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data ed i cinque anni successivi alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni medesime, ne' titolari di quote od azioni di altre societa' beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto legislativo, al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ne' titolari delle imprese agricole di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ne' titolari delle ditte individuali di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3, contestata da Sviluppo Italia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e' causa di revoca delle agevolazioni eventualmente concesse. Nel caso di societa' o cooperative tale violazione puo' tuttavia essere sanata, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della predetta contestazione, mediante la cessione della quota del socio inadempiente che non comporti comunque il venire meno dei requisiti soggettivi di eta' e residenza di cui al decreto legislativo.
Note all'art. 2: - La raccomandazione n. 280/96 (96/280/CE) della Commissione del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 107 del 30 aprile 1996. - Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 10 del 13 gennaio 2001. - La raccomandazione n. 361/2003 della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003. - Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, reca: «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno». - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' il seguente: «Art. 1 (Imprenditorialita' giovanile). - 1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e' costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi' come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalita' d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovra' comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonche' la trasparenza delle procedure e la omogeneita' dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendono la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale. 2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una societa' per azioni, denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui e' affidato il compito di produrre servizi a favore degli organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonche' allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la societa' subentra altresi' nelle funzioni gia' esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarita' delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni. La societa' puo' promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre societa' operanti a livello regionale per le medesime finalita', cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonche' partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della societa' possono altresi' partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le societa' di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non piu' del 15 per cento delle risorse, nonche' le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La societa' puo' essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sara' disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori. 3. Il Ministero del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della societa' di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e 5, e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalita' di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla societa' per l'imprenditorialita' giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La societa' puo' periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. 5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla societa', resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della societa' di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, cosi' come modificato ed integrato dalla successiva normativa, e' abrogato. 6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalita' ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare. 6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'attivita' della societa' per l'imprenditorialita' giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della societa' in altre societa', la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalita' di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonche' i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti». - Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e' il seguente: «Art. 1-bis (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi). - 1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, e' riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni, nonche' nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti. 2. Le finalita' di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure. 3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle societa' o delle cooperative di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni. 3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresi' destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'art. 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'art. 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio». - Il testo dell'art. 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' il seguente: «9. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, destinando non meno dei due terzi del totale a quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93, in eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni». - Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente: «Art. 51 (Provvedimenti a favore delle cooperative sociali). - 1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialita' sociale nonche' il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali gia' esistenti, alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attivita' gia' avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea per i progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni». - Il testo dell'art. 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e' il seguente: «Art. 9-septies (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno). - 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari. 2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata massima di tre mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo. 3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni: a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature; b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento; c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivita'; d) l'affiancamento di un tutor specializzato. 4-bis. La Societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a. e' autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi. 5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea. 7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223».