Art. 2.
                 Requisiti dei soggetti beneficiari
  1.  Le  misure  previste  dal  presente  regolamento interessano le
piccole  imprese, cosi' come definite nella Raccomandazione 96/280/CE
della  Commissione  europea  del  3 aprile  1996 e nell'allegato I al
regolamento  (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio
2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
agli  aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonche',
a decorrere dal 1° gennaio 2005, le microimprese e le piccole imprese
cosi'   come   definite   nella   Raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione europea del 6 maggio 2003.
  2.  Le  misure previste al Capo V del presente regolamento, in caso
di  cooperative  sociali gia' esistenti di cui all'articolo 35, comma
5,  potranno  interessare anche le medie imprese, cosi' come definite
nella   Raccomandazione   96/280/CE  della  Commissione  europea  del
3 aprile  1996 e nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della
Commissione  europea  del  12 gennaio  2001 relativo all'applicazione
degli  articoli 87  e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore
delle  piccole  e  medie imprese, nonche', a decorrere dal 1° gennaio
2005,  cosi'  come  definite  nella Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea del 6 maggio 2003.
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo 17, comma 3, le
persone fisiche titolari di quote o azioni delle societa', le persone
fisiche  socie  delle cooperative e i titolari delle imprese agricole
beneficiarie  delle  agevolazioni  di cui al presente regolamento non
possono  essere, alla data di presentazione della domanda e per tutto
il  periodo  intercorrente  tra tale data ed i cinque anni successivi
alla   data  della  deliberazione  di  ammissione  alle  agevolazioni
medesime,   ne'  titolari  di  quote  od  azioni  di  altre  societa'
beneficiarie  delle  agevolazioni  di  cui al decreto legislativo, al
decreto-legge  30 dicembre  1985,  n.  786,  convertito  dalla  legge
28 febbraio  1986,  n. 44, e successive modificazioni, all'articolo 1
del   decreto-legge   31 gennaio   1995,   n.   26,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-bis
del   decreto-legge   20 maggio   1993,   n.   148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 51
della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, ne' titolari delle imprese
agricole  di  cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo
1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997,   n.   135,   ne'  titolari  delle  ditte  individuali  di  cui
all'articolo  9-septies  del  decreto-legge  1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
  4.  La  violazione delle disposizioni di cui al comma 3, contestata
da  Sviluppo  Italia  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso di
ricevimento,  e'  causa  di  revoca  delle agevolazioni eventualmente
concesse.  Nel  caso  di  societa' o cooperative tale violazione puo'
tuttavia   essere   sanata,   entro  novanta  giorni  dalla  data  di
ricevimento  della predetta contestazione, mediante la cessione della
quota del socio inadempiente che non comporti comunque il venire meno
dei  requisiti  soggettivi  di  eta'  e  residenza  di cui al decreto
legislativo.
 
          Note all'art. 2:
              - La   raccomandazione   n.  280/96  (96/280/CE)  della
          Commissione  del  3 aprile  1996, relativa alla definizione
          delle piccole e medie imprese, e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L 107 del 30 aprile
          1996.
              - Il  regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del
          12 gennaio    2001,    relativo    all'applicazione   degli
          articoli 87  e  88  del  trattato  CE agli aiuti di Stato a
          favore  delle  piccole e medie imprese, e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee n. L 10 del 13
          gennaio 2001.
              - La  raccomandazione n. 361/2003 della Commissione del
          6 maggio    2003,    relativa    alla   definizione   delle
          microimprese,  piccole e medie imprese, e' pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  dell'Unione  europea  n.  L  124  del
          20 maggio 2003.
              - Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito
          nella   legge  28  febbraio  1986,  n.  44,  reca:  «Misure
          straordinarie   per  la  promozione  e  lo  sviluppo  della
          imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno».
              - Il  testo  dell'art.  1  del decreto-legge 31 gennaio
          1995,  n.  26,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          29 marzo 1995, n. 95, e' il seguente:
              «Art.  1  (Imprenditorialita' giovanile). - 1. L'ambito
          territoriale  di  riferimento  per  il  perseguimento delle
          finalita'  e  degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre
          1985,  n.  786,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 febbraio 1986, n. 44, e' costituito dai territori di cui
          agli   obiettivi  1,  2  e  5b,  cosi'  come  definiti  dai
          regolamenti  dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
          del  bilancio  e  della programmazione economica stabilisce
          con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro
          e   con   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, le relative modalita' d'attuazione, anche
          con  riferimento  ai  benefici  concedibili e alle relative
          misure  e  limiti, nel rispetto della normativa comunitaria
          vigente in materia. Il decreto dovra' comunque garantire il
          pieno  controllo  pubblico  degli  incentivi e dei pubblici
          investimenti,  nonche'  la trasparenza delle procedure e la
          omogeneita'  dei  criteri  di  valutazione  delle  domande,
          fissando  criteri che comprendono la presentazione da parte
          dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di
          un bilancio previsionale triennale.
              2.  Il presidente del comitato istituito ai sensi della
          normativa  indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire,
          entro   il   31 agosto   1994,  una  societa'  per  azioni,
          denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui
          e'  affidato  il compito di produrre servizi a favore degli
          organismi  ed  enti  anche  territoriali,  imprese ed altri
          soggetti  economici,  finalizzati  alla  creazione di nuove
          imprese  e  al  sostegno  delle  piccole  e  medie imprese,
          costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni,
          ovvero  formate  esclusivamente  da giovani tra i 18 e i 35
          anni,   nonche'  allo  sviluppo  locale.  A  decorrere  dal
          sessantesimo  giorno  successivo  alla sua costituzione, la
          societa'  subentra  altresi' nelle funzioni gia' esercitate
          dal  comitato  e  dalla  Cassa depositi e prestiti ai sensi
          della  medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici
          e  finanziari,  ivi  compresa  la  titolarita'  delle somme
          destinate  alle  esigenze  di  finanziamento  del comitato,
          determinate  nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni.
          La  societa'  puo' promuovere la costituzione e partecipare
          al  capitale  sociale  di altre societa' operanti a livello
          regionale  per le medesime finalita', cui partecipano anche
          le   camere   di   commercio,   industria,   artigianato  e
          agricoltura o le loro unioni regionali, nonche' partecipare
          al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima
          del  10%  del  capitale  stesso.  Al capitale sociale della
          societa'    possono   altresi'   partecipare   enti   anche
          territoriali,  imprese ed altri soggetti economici comprese
          le societa' di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,
          n.  59,  le  finanziarie  di  cui  all'art.  16 della legge
          27 febbraio  1985,  n.  49, che possono utilizzare a questo
          scopo  non  piu' del 15 per cento delle risorse, nonche' le
          associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con
          il  decreto  di  cui  al  comma  1. La societa' puo' essere
          destinataria   di  finanziamenti  nazionali  e  dell'Unione
          europea,  il  cui  utilizzo anche in relazione agli aspetti
          connessi alle esigenze di funzionamento, sara' disciplinato
          sulla   base   di   apposite  convenzioni  con  i  soggetti
          finanziatori.
              3.  Il  Ministero  del  tesoro,  che esercita i diritti
          dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e
          della   programmazione   economica   e   con   il  Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, provvede
          al  versamento delle somme necessarie alla costituzione del
          capitale sociale iniziale della societa' di cui al comma 2,
          stabilito  in  lire  10  miliardi,  a  valere  sulle  somme
          derivanti  dall'autorizzazione  di spesa di cui al comma 4.
          Si  applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e
          5,  e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n. 359.
              4.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzata  la  complessiva spesa di lire 100 miliardi per
          ciascuno  degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per
          l'anno  1996.  Al relativo onere si provvede a carico dello
          stanziamento  iscritto  sul  capitolo  7830  dello stato di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1994 e
          corrispondenti   capitoli   per  gli  anni  successivi.  Il
          Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione economica
          ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro
          del   tesoro,   acquisito   previamente   il  parere  delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  le predette risorse
          finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto
          delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia
          speciale  e  delle relative norme di attuazione. Le risorse
          finanziarie  comunque  destinate  alle  finalita' di cui al
          presente   articolo   affluiscono   in  un  conto  corrente
          infruttifero      intestato      alla      societa'     per
          l'imprenditorialita'  giovanile,  aperto  presso  la  Cassa
          depositi   e  prestiti.  La  societa'  puo'  periodicamente
          avanzare  richieste  di  prelevamento di fondi dal suddetto
          conto,  a  favore  di  se  stessa,  soltanto  per  le somme
          strettamente   necessarie   per   il   conseguimento  delle
          finalita' di cui al comma 2.
              5.  Il  personale  in  servizio presso il comitato alla
          data  di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile
          1993,  n.  96,  se  e fino a quando non venga assunto dalla
          societa',   resta   iscritto   nel   ruolo  transitorio  ad
          esaurimento  presso  il  Ministero  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  di cui all'art. 14 del medesimo
          decreto    legislativo,   e   successive   integrazioni   e
          modificazioni.   A   decorrere   dal   sessantesimo  giorno
          successivo  alla  costituzione  della  societa'  di  cui al
          presente  articolo,  il  decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1986,  n.  44,  cosi'  come  modificato  ed integrato dalla
          successiva normativa, e' abrogato.
              6.  I  mutui  a  tasso  agevolato  sono assistiti dalle
          garanzie   previste  dal  codice  civile  e  da  privilegio
          speciale,  da  costituire con le stesse modalita' ed avente
          le  stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7
          del  decreto  legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944,
          n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo
          del  Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075,
          acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.
              6-bis.  Il  Ministro del tesoro presenta annualmente al
          Parlamento,    entro    il   15   maggio,   una   relazione
          sull'attuazione  del  presente  articolo  e  sull'attivita'
          della  societa'  per  l'imprenditorialita' giovanile. Nella
          relazione  sono indicati i dati della gestione di bilancio,
          le  partecipazioni  della  societa'  in  altre societa', la
          distribuzione  territoriale  degli  incentivi  erogati,  il
          grado   e   le  modalita'  di  utilizzo  dei  finanziamenti
          nazionali   e   dell'Unione   europea,  nonche'  i  settori
          economici    interessati    e   i   risultati   complessivi
          conseguiti».
              - Il  testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio
          1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1993,  n. 236, e successive modificazioni, e' il
          seguente:
              «Art.  1-bis (Promozione di nuove imprese giovanili nel
          settore  dei  servizi).  -  1.  Una  quota  del  Fondo  per
          l'occupazione  di cui all'art. 1, comma 7, non superiore al
          10  per  cento, e' riservata allo sviluppo di nuove imprese
          giovanili  nei settori della innovazione tecnologica, della
          tutela  ambientale, dell'agricoltura e della trasformazione
          e  commercializzazione  dei  prodotti agroindustriali della
          fruizione   dei   beni   culturali,   del   turismo,  della
          manutenzione  di  opere  civili  ed  industriali nelle aree
          depresse  di  cui  agli  obiettivi  nn.  1,  2  e  5-b  del
          regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988,
          relativo   ai  fondi  strutturali  dell'Unione  europea,  e
          successive  modificazioni,  nonche' nel settore dei servizi
          socio-assistenziali  domiciliari  e di aiuto personale alle
          persone  handicappate  in  situazioni  di  gravita'  di cui
          all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
          agli anziani non autosufficienti.
              2.  Le  finalita'  di  cui  al comma 1, ad eccezione di
          quelle  relative  alle  imprese che operano nel settore dei
          servizi   socio-assistenziali   domiciliari   e   di  aiuto
          personale   alle  persone  handicappate  in  situazione  di
          gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
          1992,  n.  104,  e  agli  anziani non autosufficienti, sono
          realizzate  tramite  il  Comitato  per lo sviluppo di nuova
          imprenditorialita'  giovanile,  di cui all'art. 1, comma 4,
          del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 1986, n. 44, come
          modificato  dall'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275,
          che opera con i propri criteri e le proprie procedure.
              3.  I soggetti destinatari dei benefici devono avere le
          caratteristiche  delle  societa' o delle cooperative di cui
          all'art.  1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1986,  n.  44,  e successive modificazioni. Con decreto del
          Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,
          d'intesa  con  i  Ministri  del tesoro e del lavoro e della
          previdenza  sociale, sono definiti i criteri e le modalita'
          di concessione delle agevolazioni.
              3-bis.  Le  risorse  di  cui  al  comma 1 sono altresi'
          destinate  alla  promozione di nuove cooperative sociali di
          cui  alla  legge  8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un
          programma   definito   dal  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  sentite  le  organizzazioni nazionali
          operanti  nel  settore.  I  benefici  sono  concessi, nella
          misura  di  cui  all'art.  1,  comma 3, per ogni lavoratore
          dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di
          cui all'art. 4, comma 3, della predetta legge.
              Le  domande  per  la  concessione  del  beneficio  sono
          presentate  all'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima occupazione, competente per territorio».
              - Il  testo  dell'art.  3,  comma  9, del decreto-legge
          25 marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 maggio 1997, n. 135, e' il seguente:
              «9.  Gli  interventi  di  cui  all'art. 1, comma 2, del
          decreto-legge  31 gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  29 marzo  1995,  n.  95,  ad
          eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono
          estesi  anche  ai  giovani agricoltori, destinando non meno
          dei  due  terzi del totale a quelli residenti nelle zone di
          cui  all'obiettivo 1  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          2081/93,  in  eta'  compresa  tra  i  18  e  i 35 anni, che
          subentrano   nella   conduzione  dell'azienda  agricola  al
          familiare  e  che  presentano  un  progetto  di produzione,
          commercializzazione,   trasformazione  in  agricoltura.  Il
          Ministro   del  tesoro,  con  proprio  decreto  emanato  di
          concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari
          e forestali, fissa criteri e modalita' di concessione delle
          agevolazioni».
              - Il  testo  dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448, e' il seguente:
              «Art.  51  (Provvedimenti  a  favore  delle cooperative
          sociali).   -   1. Per   favorire  la  creazione  di  nuova
          imprenditorialita'  sociale  nonche' il consolidamento e lo
          sviluppo   delle   imprese  sociali  gia'  esistenti,  alle
          cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
          della   legge  8 novembre  1991,  n.  381,  che  presentino
          progetti  per la realizzazione di nuove iniziative o per il
          consolidamento  e  lo  sviluppo  di attivita' gia' avviate,
          sono  estesi,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  i
          benefici  di  cui  al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
          n.  95,  secondo  i  criteri  e  le  modalita' definiti con
          apposito  decreto  del Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica, d'intesa con il Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo
          destinate,  possono essere utilizzate quale copertura della
          quota  di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati
          dall'Unione  europea  per i progetti operanti nei territori
          di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
          Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni».
              - Il   testo   dell'art.  9-septies  del  decreto-legge
          1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre
          1996, n. 608, e successive modificazioni e' il seguente:
              «Art. 9-septies (Misure straordinarie per la promozione
          del  lavoro  autonomo  nelle regioni del Mezzogiorno). - 1.
          Per  favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la
          Societa'   per   l'imprenditorialita'   giovanile   S.p.a.,
          costituita  ai  sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
          26,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29 marzo
          1995,   n.  95,  cura  la  selezione,  il  finanziamento  e
          l'assistenza  tecnica  di  progetti  relativi  all'avvio di
          attivita'  autonome  realizzate da inoccupati e disoccupati
          residenti   nei   territori  di  cui  all'obiettivo  1  dei
          programmi comunitari.
              2.  I  proponenti  delle  domande  selezionate  vengono
          ammessi  a  corsi  di formazione/selezione, non retribuiti,
          della  durata  massima  di  tre mesi, durante i quali viene
          definitivamente   verificata   la   fattibilita'  dell'idea
          progettuale   e   vengono   trasferite   ai  proponenti  le
          principali  conoscenze in materia di gestione. La struttura
          e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai
          criteri  previsti  dall'Unione  europea per i programmi del
          Fondo sociale europeo.
              3.  Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
          del  lavoro  e  della previdenza sociale, fissa con proprio
          decreto   criteri   e   modalita'   di   concessione  delle
          agevolazioni.
              4.  Per  le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per
          l'imprenditorialita'  giovanile S.p.a. concede ai soggetti,
          la  cui  proposta  sia ritenuta valida da un punto di vista
          tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
                a) fino   a  trenta  milioni  a  fondo  perduto,  per
          l'acquisto, documentato, di attrezzature;
                b) fino  a venti milioni di prestito, restituibile in
          cinque  anni  con idonee garanzie assicurative da acquisire
          sull'investimento;
                c) fino  a  dieci milioni, a fondo perduto, per spese
          di esercizio sostenute nel primo anno di attivita';
                d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
              4-bis. La Societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a.
          e'  autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di
          finanziamento,  all'erogazione di una anticipazione pari al
          30 per cento del totale degli investimenti ammessi.
              5.  Per  l'attuazione del presente articolo la Societa'
          per  l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita
          convenzione  con  i Ministeri del lavoro e della previdenza
          sociale e del tesoro.
              6.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzata  la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e
          di  lire  50  miliardi  per  l'anno 1996. Le predette somme
          possono  essere  utilizzate  quale copertura della quota di
          finanziamento    nazionale   di   programmi   coofinanziati
          dall'Unione europea.
              7.  I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al
          corso  possono  cumulare  le agevolazioni di cui al comma 4
          con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge
          23 luglio 1991, n. 223».