Art. 21.
             Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
  1.   Gli   statuti  delle  societa'  e  delle  cooperative  di  cui
all'articolo  5 del decreto legislativo devono contenere una clausola
impeditiva  di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie,
tali  da  far  venire  meno  i requisiti soggettivi dell'eta' e della
residenza  di cui allo stesso articolo 5, commi 1 e 2, per un periodo
di  almeno  dieci  anni  dalla data della deliberazione di ammissione
alle  agevolazioni.  Il mancato rispetto o la modifica della clausola
statutaria  prima  della  scadenza  del  termine di cui al precedente
periodo e' causa di revoca delle agevolazioni concesse.
  2.  In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia,
su  richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo'
autorizzare,  in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque
non  prima  che  siano  decorsi  almeno  cinque anni dalla data della
deliberazione  di  ammissione  alle  agevolazioni,  il  trasferimento
anticipato  delle  quote  o  delle  azioni,  qualora  cio'  si  renda
necessario  per  evitare  il  verificarsi  di una situazione di grave
difficolta'  dell'iniziativa  imprenditoriale  ovvero  per comprovate
esigenze di sviluppo aziendale.
  3.  La  disposizione  di  cui  al comma 2 si applica, alle medesime
condizioni,   ai   beneficiari   ammessi  alle  agevolazioni  di  cui
all'articolo  1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
 
          Note all'art. 21:
              - Il  testo  dell'art. 5 del citato decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1.
              - Il  testo  dell'art.  1, del decreto-legge 31 gennaio
          1995,  n.  26,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          29 marzo 1995, n. 95 e' riportato in nota all'art. 2.