Art. 22.
                  Spese di investimento ammissibili
  1.  Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al
netto dell'I.V.A., relative alle seguenti voci:
    a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
    b) terreno;
    c) opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri
dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per
la progettazione esecutiva;
    d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrez-zature;
    e) altri  beni  materiali  ed immateriali ad utilita' pluriennale
direttamente collegati al ciclo produttivo.
  2.  La  spesa  di  cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella
misura  del  2  per  cento  in caso di investimenti fino a 550.000,00
euro,  dell'1,5  per  cento  da 550.000,00 euro a 1.300.000,00 euro e
dell'1  per  cento  da  1.300.000,00 euro fino al limite previsto dal
decreto legislativo.
  3.  L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere
pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alla lettera c),
ad  almeno  2,5  volte  le  spese di cui alla stessa lettera. In casi
eccezionali,  tale  fattore  e'  riducibile fino al valore di 1,67 in
relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'.
  4.  Per  i  progetti  concernenti la produzione di beni nei settori
dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo
in  conto  capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i
progetti  concernenti  la  fornitura di servizi non sono ammesse alle
agevolazioni  le  spese  per  la  costruzione  e per l'acquisto degli
immobili, compreso il terreno.
  5.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai
progetti nel settore agricolo.
  6.  Ai  progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si
applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 32. Per tali progetti
e' ammissibile, inoltre, la spesa per l'acquisto del terreno.
  7.    Ai    progetti    nel    settore   della   trasformazione   e
commercializzazione   dei   prodotti   agricoli   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 33, ad esclusione del comma 2.