Art. 22. Spese di investimento ammissibili 1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., relative alle seguenti voci: a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato; b) terreno; c) opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva; d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrez-zature; e) altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo. 2. La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella misura del 2 per cento in caso di investimenti fino a 550.000,00 euro, dell'1,5 per cento da 550.000,00 euro a 1.300.000,00 euro e dell'1 per cento da 1.300.000,00 euro fino al limite previsto dal decreto legislativo. 3. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alla lettera c), ad almeno 2,5 volte le spese di cui alla stessa lettera. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'. 4. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi non sono ammesse alle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto degli immobili, compreso il terreno. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti nel settore agricolo. 6. Ai progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32. Per tali progetti e' ammissibile, inoltre, la spesa per l'acquisto del terreno. 7. Ai progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, ad esclusione del comma 2.