Art. 23. Spese di gestione ammissibili 1. Per l'avviamento dell'iniziativa sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., regolarmente documentate, relative alle seguenti voci: a) acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti; b) prestazioni di servizi; c) oneri finanziari esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui all'articolo 11. 2. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci: a) spese per il personale; b) rimborsi ai soci. 3. Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore agricolo.