Art. 23.
                    Spese di gestione ammissibili
  1.  Per  l'avviamento dell'iniziativa sono ammissibili le spese, al
netto  dell'I.V.A.,  regolarmente documentate, relative alle seguenti
voci:
    a) acquisto  di  materie  prime,  di  semilavorati  e di prodotti
finiti;
    b) prestazioni di servizi;
    c) oneri  finanziari  esclusi  gli interessi relativi al mutuo di
cui all'articolo 11.
  2. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci:
    a) spese per il personale;
    b) rimborsi ai soci.
  3.  Il  presente  articolo  non  si applica ai progetti nel settore
agricolo.