Art. 24.
               Documentazione da allegare alla domanda
  1.  Alla  domanda  di ammissione alle agevolazioni, corredata dalla
fotocopia  di  un  documento  di  identita' in corso di validita' del
legale   rappresentante   della  societa'  richiedente,  e  dei  soci
dichiaranti    va   allegata,   in   duplice   copia,   la   seguente
documentazione:
    a) fotocopia  autenticata  dell'atto  costitutivo e dello statuto
societario;
    b) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi
dell'articolo   47   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della
societa'  dichiara  che  la  sede legale, amministrativa ed operativa
della  societa' medesima e' ubicata nei territori agevolati, ai sensi
dell'articolo  5,  comma 3, del decreto legislativo, che la compagine
sociale   e'  costituita  da  soggetti  aventi  i  requisiti  di  cui
all'articolo  5,  commi  1  e  2, del decreto legislativo, che i soci
persone  fisiche non sono titolari di quote o azioni di societa' o di
ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del
decreto  legislativo  o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2,
comma  3  e  che  nei  confronti  della  societa'  non  sono in corso
procedure esecutive o concorsuali;
    c) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi
dell'articolo   47   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  con la quale ogni singolo socio persona
fisica  dichiara di non essere titolare di quote o azioni di societa'
o  di  ditte  individuali  beneficiarie  di finanziamenti concessi ai
sensi  del  decreto  legislativo  o  ai  sensi  delle  leggi indicate
all'articolo 2, comma 3;
    d) studio   di   fattibilita'   del   progetto   da   realizzare,
sottoscritto  dal  legale rappresentante della societa', comprendente
informazioni  documentate  sulle  competenze ed esperienze di tutti i
soci,  con  l'indicazione delle funzioni aziendali per essi previste,
sul  mercato  di  riferimento,  sugli  investimenti  e  sugli aspetti
tecnico-organizzativi, sulla economicita' dell'iniziativa, dimostrata
dai  bilanci  previsionali  relativi  almeno  ai  primi  tre  anni di
attivita'  e  redatti  secondo  i  criteri  stabiliti dalla direttive
comunitarie,  tenendo conto delle agevolazioni di cui all'articolo 3,
lettere a) e b), del decreto legislativo;
    e) certificato  di  iscrizione  della societa' nel Registro delle
imprese  tenuto dalla Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva
di certificazione.
 
          Note all'art. 24:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
              «Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta  dal medesimo con l'osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva».
              - Il  testo  dell'art. 5 del citato decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1.
              - Il  testo  dell'art.  3,  lettere a) e b), del citato
          decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in
          nota all'art. 3.