Art. 24. Documentazione da allegare alla domanda 1. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni, corredata dalla fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' del legale rappresentante della societa' richiedente, e dei soci dichiaranti va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione: a) fotocopia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto societario; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della societa' dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della societa' medesima e' ubicata nei territori agevolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo, che la compagine sociale e' costituita da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo, che i soci persone fisiche non sono titolari di quote o azioni di societa' o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3 e che nei confronti della societa' non sono in corso procedure esecutive o concorsuali; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale ogni singolo socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di societa' o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3; d) studio di fattibilita' del progetto da realizzare, sottoscritto dal legale rappresentante della societa', comprendente informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i soci, con l'indicazione delle funzioni aziendali per essi previste, sul mercato di riferimento, sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi, sulla economicita' dell'iniziativa, dimostrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attivita' e redatti secondo i criteri stabiliti dalla direttive comunitarie, tenendo conto delle agevolazioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo; e) certificato di iscrizione della societa' nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva». - Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 3, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 3.