Art. 25. Obblighi a carico dei soggetti beneficiari 1. Gli statuti delle societa' e delle cooperative di cui all'articolo 7 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie, tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'eta' e della residenza di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo e' causa di revoca delle agevolazioni concesse. 2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo' autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora cio' si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficolta' dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e' riportato in nota all'art. 2.