Art. 25.
             Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
  1.   Gli   statuti  delle  societa'  e  delle  cooperative  di  cui
all'articolo  7 del decreto legislativo devono contenere una clausola
impeditiva  di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie,
tali  da  far  venire  meno  i requisiti soggettivi dell'eta' e della
residenza   di   cui  all'articolo  7,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo,  per  un  periodo  di almeno dieci anni dalla data della
deliberazione  di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o
la  modifica  della  clausola  statutaria  prima  della  scadenza del
termine  di  cui  al  precedente  periodo  e'  causa  di revoca delle
agevolazioni concesse.
  2.  In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia,
su  richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo'
autorizzare,  in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque
non  prima  che  siano  decorsi  almeno  cinque anni dalla data della
deliberazione  di  ammissione  alle  agevolazioni,  il  trasferimento
anticipato  delle  quote  o  delle  azioni,  qualora  cio'  si  renda
necessario  per  evitare  il  verificarsi  di una situazione di grave
difficolta'  dell'iniziativa  imprenditoriale  ovvero  per comprovate
esigenze di sviluppo aziendale.
  3.  La  disposizione  di  cui  al comma 2 si applica, alle medesime
condizioni,   ai   beneficiari   ammessi  alle  agevolazioni  di  cui
all'articolo   1-bis   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
          Note all'art. 25:
              - Il  testo  dell'art. 7 del citato decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1.
              - Il  testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio
          1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1993,  n.  236,  e  successive modificazioni, e'
          riportato in nota all'art. 2.