Art. 27.
                  Spese di investimento ammissibili
  1.  Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al
netto dell'I.V.A., relative alle seguenti voci:
    a) studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato;
    b) opere edilizie da eseguire;
    c) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
    d) altri  beni  materiali  ed immateriali ad utilita' pluriennale
direttamente collegati al ciclo produttivo.
  2.  La  spesa  per  lo  studio di fattibilita' e' ammissibile nella
misura  del  2  per cento del valore complessivo dell'investimento da
realizzare.
  3.   Le   spese  di  cui  al  comma  1,  lettera  b)  sono  ammesse
esclusivamente   per  la  sistemazione  e/o  la  ristrutturazione  di
immobili,   anche  di  terzi,  entro  il  limite  del  10  per  cento
dell'investimento  complessivo.  Tale  limite  puo' essere elevato da
Sviluppo  Italia  in  relazione  alla  possibilita'  di  acquisire le
garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.
 
          Nota all'art. 27:
              - Il  testo  dell'art. 4 del citato decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 5.