Art. 27. Spese di investimento ammissibili 1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., relative alle seguenti voci: a) studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato; b) opere edilizie da eseguire; c) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature; d) altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo. 2. La spesa per lo studio di fattibilita' e' ammissibile nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare. 3. Le spese di cui al comma 1, lettera b) sono ammesse esclusivamente per la sistemazione e/o la ristrutturazione di immobili, anche di terzi, entro il limite del 10 per cento dell'investimento complessivo. Tale limite puo' essere elevato da Sviluppo Italia in relazione alla possibilita' di acquisire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.
Nota all'art. 27: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 5.