Art. 3.
              Benefici finanziari per gli investimenti
  1.  Le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto  legislativo  sono  concedibili per l'acquisto documentato di
beni di investimento, secondo i limiti fissati dall'Unione europea in
termini di ESL, calcolati sulla base delle spese ammissibili in conto
investimento per le singole misure incentivanti.
  2.  Con  esclusione  dei  progetti  nei settori dei trasporti ed in
quelli  della  produzione,  trasformazione  e commercializzazione dei
prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, in luogo dei
benefici  di  cui  al comma 1, puo' essere concesso un contributo nei
limiti  del  de minimis. In tal caso, l'eventuale contributo concesso
per  le  spese  di  avviamento e/o di assistenza tecnica e formazione
concorre al raggiungimento del limite del de minimis.
  3.  Per  i  progetti  nel  settore  della  produzione  agricola  le
agevolazioni  sono  concedibili  esclusivamente  in  termini  di  ESL
secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare:
    a) 50  per cento nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del
regolamento (CE) n. 1257/99 del 17 maggio 1999;
    b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati.
  4.  I massimali di cui al comma 3 possono essere elevati di 5 punti
percentuali  per  i  giovani  agricoltori, ai sensi del punto 4.1.1.2
degli Orientamenti.
  5.   Per   i   progetti   nel   settore   della   trasformazione  e
commercializzazione   dei  prodotti  agricoli  le  agevolazioni  sono
concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati
dagli Orientamenti, in particolare:
    a) 50 per cento nelle regioni di cui all'Obiettivo 1;
    b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati.
  6.   Ai  fini  del  calcolo  dell'ESL  concorrono  eventuali  altre
agevolazioni finanziarie pubbliche concesse al beneficiario.
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del citato decreto
          legislativo 21 aprile 2000, n. 185:
              «Art.  3  (Benefici).  -  1.  Ai  soggetti ammessi alle
          agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
                a) contributi  a fondo perduto e mutui agevolati, per
          gli  investimenti,  secondo  i  limiti  fissati dall'Unione
          europea;
                b) contributi  a  fondo  perduto  in  conto gestione,
          secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
                c) assistenza  tecnica in fase di realizzazione degli
          investimenti e di avvio delle iniziative;
                d) attivita'   di  formazione  e  qualificazione  dei
          profili  imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del
          progetto».
              - L'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita'
          europea  e'  da  ultimo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee C 325/2002 del 24 dicembre 2002.
              - Il  riferimento  agli Orientamenti comunitari per gli
          aiuti  di  Stato  nel settore agricolo e' riportato in nota
          all'art. 1.
              - Il  riferimento  al  regolamento  (CE)  n. 1257/99 e'
          riportato in nota all'art. 1.