Art. 3. Benefici finanziari per gli investimenti 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento, secondo i limiti fissati dall'Unione europea in termini di ESL, calcolati sulla base delle spese ammissibili in conto investimento per le singole misure incentivanti. 2. Con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, in luogo dei benefici di cui al comma 1, puo' essere concesso un contributo nei limiti del de minimis. In tal caso, l'eventuale contributo concesso per le spese di avviamento e/o di assistenza tecnica e formazione concorre al raggiungimento del limite del de minimis. 3. Per i progetti nel settore della produzione agricola le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare: a) 50 per cento nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del 17 maggio 1999; b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati. 4. I massimali di cui al comma 3 possono essere elevati di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori, ai sensi del punto 4.1.1.2 degli Orientamenti. 5. Per i progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare: a) 50 per cento nelle regioni di cui all'Obiettivo 1; b) 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati. 6. Ai fini del calcolo dell'ESL concorrono eventuali altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse al beneficiario.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «Art. 3 (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative; d) attivita' di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto». - L'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea e' da ultimo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 325/2002 del 24 dicembre 2002. - Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e' riportato in nota all'art. 1. - Il riferimento al regolamento (CE) n. 1257/99 e' riportato in nota all'art. 1.