Art. 32.
    Spese di investimento ammissibili nei progetti di produzione
  1.  Per  la  realizzazione  del  progetto,  nel  rispetto di quanto
stabilito  nel  punto 4.1.1.5 degli Orientamenti, sono ammissibili le
spese, al netto dell'I.V.A., concernenti le seguenti voci:
    a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
    b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
    c) opere edilizie da acquistare o da eseguire;
    d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
    e) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
    f) servizi di progettazione;
    g) acquisto di animali e piante;
    h) brevetti e licenze.
  2.  L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere
pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b),
c)  e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse
lettere.  In  casi  eccezionali,  tale  fattore e' riducibile fino al
valore   di  1,67  in  relazione  alla  specificita'  del  settore  e
dell'attivita'.
  3. Salvo il disposto di cui al comma 2, le spese di cui al comma 1,
lettere  a),  f)  ed  h),  sono ammissibili complessivamente entro il
limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
  4. Per quanto riguarda l'acquisto di animali di cui alla lettera g)
gli  aiuti sono concessi soltanto per il primo acquisto di bestiame o
per  l'acquisto  di  riproduttori  di  qualita'  pregiata,  maschi  o
femmine, registrati nei libri genealogici o equivalenti.
  5.  Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la
ristrutturazione  di  fabbricati rurali non strettamente connesse con
l'attivita' prevista dal progetto.
 
          Nota all'art. 32:
              - Il  riferimento  agli Orientamenti comunitari per gli
          aiuti  di  Stato  nel settore agricolo e' riportato in nota
          all'art. 1.