Art. 32. Spese di investimento ammissibili nei progetti di produzione 1. Per la realizzazione del progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel punto 4.1.1.5 degli Orientamenti, sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., concernenti le seguenti voci: a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato; b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; c) opere edilizie da acquistare o da eseguire; d) oneri per il rilascio della concessione edilizia; e) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature; f) servizi di progettazione; g) acquisto di animali e piante; h) brevetti e licenze. 2. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b), c) e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'. 3. Salvo il disposto di cui al comma 2, le spese di cui al comma 1, lettere a), f) ed h), sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare. 4. Per quanto riguarda l'acquisto di animali di cui alla lettera g) gli aiuti sono concessi soltanto per il primo acquisto di bestiame o per l'acquisto di riproduttori di qualita' pregiata, maschi o femmine, registrati nei libri genealogici o equivalenti. 5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attivita' prevista dal progetto.
Nota all'art. 32: - Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e' riportato in nota all'art. 1.