Art. 33.
Spese  di  investimento  ammissibili nei progetti di trasformazione e
                         commercializzazione
  1.  Per  la  realizzazione  del  progetto,  nel  rispetto di quanto
stabilito  nel  punto  4.2.3  degli Orientamenti, sono ammissibili le
spese, al netto dell'I.V.A., concernenti le seguenti voci:
    a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
    b) opere edilizie da acquistare o da eseguire;
    c) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
    d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
    e) servizi di progettazione;
    f) brevetti e licenze.
  2.  La  potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve
essere superiore al 100 per cento della capacita' produttiva, stimata
a regime, dell'azienda oggetto del subentro.
  3.  La  spesa  di  cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella
misura  del  2  per cento del valore complessivo dell'investimento da
realizzare.  L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve
essere  pari,  ai  fini  dell'ammissibilita'  delle spese di cui alle
lettere b) e c), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle
stesse  lettere. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino
al  valore  di  1,67  in  relazione  alla  specificita' del settore e
dell'attivita'.
  4. Salvo il disposto di cui al comma 3, le spese di cui al comma 1,
lettere  a),  e)  ed  f),  sono ammissibili complessivamente entro il
limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
  5.  Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la
ristrutturazione  di  fabbricati rurali non strettamente connesse con
l'attivita' prevista dal progetto.
 
          Nota all'art. 33:
              - Il  riferimento  agli Orientamenti comunitari per gli
          aiuti  di  Stato  nel settore agricolo e' riportato in nota
          all'art. 1.