Art. 34. Documentazione da allegare alla domanda 1. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni, corredata da fotocopia di un documento d'identita' in corso di validita' del richiedente, va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione: a) certificato di nascita e di residenza del richiedente al 1° gennaio 2000 o dichiarazione sostitutiva di certificazione; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il conduttore uscente attesta di avere il legittimo possesso dei terreni oggetto dell'iniziativa, dei quali sono indicati i dati catastali, a titolo di proprieta' o di affitto o di comodato o di uso, secondo quanto previsto all'articolo 31; c) studio di fattibilita' del progetto da realizzare, contenente informazioni documentate sulle capacita' tecniche e professionali del soggetto proponente, sulle potenzialita' del mercato di riferimento, sugli investimenti previsti, sulla situazione dell'azienda agricola oggetto del subentro, sulla redditivita' attesa dell'iniziativa illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attivita' redatti, considerando le agevolazioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo, secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie; d) certificato di iscrizione dell'azienda nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione; e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente dichiara di non essere titolare di quote o azioni di societa', di ditte individuali o di imprese agricole beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del decreto legislativo o delle leggi di cui all'articolo 2, comma 3.
Nota all'art. 34: - Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato in nota all'art. 24.