Art. 35. Vincoli sui soggetti beneficiari 1. Gli statuti delle cooperative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote societarie tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'eta' e della residenza di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria, prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo, e' causa di revoca delle agevolazioni concesse. 2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo' autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora cio' si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficolta' dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 4. Le cooperative di nuova costituzione, a parte i soci svantaggiati, se privi dei requisiti soggettivi dell'eta' e della residenza, devono essere composte esclusivamente da giovani di eta' compresa tra i 18 e 35 anni ovvero composte prevalentemente da giovani tra i 18 ed i 29 anni, i quali abbiano la maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, residenti alla data del 1° gennaio 2000 nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo. 5. Nelle cooperative gia' esistenti, che presentano progetti per la realizzazione di iniziative di sviluppo e consolidamento, i soci lavoratori non svantaggiati devono essere residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo. 6. I requisiti soggettivi di cui ai commi 4 e 5 non sono richiesti ai soci di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Note all'art. 35: - Il testo dell'art. 2 e dell'art. 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riportato in nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali» e' il seguente: «Art. 2 (Soci volontari). - 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attivita' gratuitamente. 2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non puo' superare la meta' del numero complessivo dei soci. 3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative. 4. Ai soci volontari puo' essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalita' dei soci. 5. Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4».