Art. 35.
                  Vincoli sui soggetti beneficiari
  1. Gli statuti delle cooperative di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo  devono  contenere  una  clausola  impeditiva  di atti di
trasferimento di quote societarie tali da far venire meno i requisiti
soggettivi  dell'eta' e della residenza di cui all'articolo 11, commi
2  e  3,  del decreto legislativo per un periodo di almeno dieci anni
dalla  data  della  deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il
mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria, prima della
scadenza del termine di cui al precedente periodo, e' causa di revoca
delle agevolazioni concesse.
  2.  In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia,
su  richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo'
autorizzare,  in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque
non  prima  che  siano  decorsi  almeno  cinque anni dalla data della
deliberazione  di  ammissione  alle  agevolazioni,  il  trasferimento
anticipato  delle  quote  o  delle  azioni,  qualora  cio'  si  renda
necessario  per  evitare  il  verificarsi  di una situazione di grave
difficolta'  dell'iniziativa  imprenditoriale  ovvero  per comprovate
esigenze di sviluppo aziendale.
  3.  La  disposizione  di  cui  al comma 2 si applica, alle medesime
condizioni,   ai   beneficiari   ammessi  alle  agevolazioni  di  cui
all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  4.   Le   cooperative   di  nuova  costituzione,  a  parte  i  soci
svantaggiati,  se  privi  dei  requisiti soggettivi dell'eta' e della
residenza,  devono  essere composte esclusivamente da giovani di eta'
compresa  tra  i  18  e  35  anni  ovvero composte prevalentemente da
giovani  tra  i  18  ed  i  29  anni,  i quali abbiano la maggioranza
assoluta,  numerica e di quote di partecipazione, residenti alla data
del  1° gennaio  2000  nei  comuni  ricadenti,  anche  in  parte, nei
territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.
  5. Nelle cooperative gia' esistenti, che presentano progetti per la
realizzazione  di  iniziative  di  sviluppo  e consolidamento, i soci
lavoratori  non  svantaggiati  devono essere residenti, alla data del
1° gennaio  2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.
  6.  I requisiti soggettivi di cui ai commi 4 e 5 non sono richiesti
ai soci di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
 
          Note all'art. 35:
              - Il testo dell'art. 2 e dell'art. 11, commi 2 e 3, del
          citato  decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n.  185, e'
          riportato in nota all'art. 1.
              - Il  testo  dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448, e' riportato in nota all'art. 2.
              - Il  testo dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n.
          381,  recante  «Disciplina delle cooperative sociali» e' il
          seguente:
              «Art.  2  (Soci volontari). - 1. Oltre ai soci previsti
          dalla  normativa  vigente,  gli  statuti  delle cooperative
          sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che
          prestino la loro attivita' gratuitamente.
              2.  I  soci  volontari  sono  iscritti  in  un'apposita
          sezione  del  libro  dei  soci.  Il  loro  numero  non puo'
          superare la meta' del numero complessivo dei soci.
              3.  Ai  soci  volontari  non  si  applicano i contratti
          collettivi  e  le  norme  di  legge  in  materia  di lavoro
          subordinato  ed  autonomo,  ad  eccezione  delle  norme  in
          materia  di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
          le  malattie  professionali. Il Ministro del lavoro e della
          previdenza   sociale;   con   proprio   decreto,  determina
          l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo
          dei premi e delle prestazioni relative.
              4.  Ai  soci volontari puo' essere corrisposto soltanto
          il   rimborso   delle   spese  effettivamente  sostenute  e
          documentate,   sulla  base  di  parametri  stabiliti  dalla
          cooperativa sociale per la totalita' dei soci.
              5.  Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma
          1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti
          stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei
          soci   volontari   possono   essere  utilizzate  in  misura
          complementare  e  non  sostitutiva rispetto ai parametri di
          impiego   di   operatori   professionali   previsti   dalle
          disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non
          concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta
          eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi
          3 e 4».