Art. 37.
                  Spese di investimento ammissibili
  1.  Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al
netto  dell'I.V.A.,  regolarmente documentate concernenti le seguenti
voci:
    a) studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato;
    b) terreno;
    c) opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri
dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per
la progettazione esecutiva;
    d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
    e) altri  beni  materiali  ed immateriali ad utilita' pluriennale
direttamente collegati al ciclo produttivo.
  2.  La  spesa  di  cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella
misura del 2 per cento.
  3.  L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere
pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b),
c)  e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse
lettere.  In  casi  eccezionali,  tale  fattore e' riducibile fino al
valore   di  1,67  in  relazione  alla  specificita'  del  settore  e
dell'attivita'.
  4.  Per  i  progetti  concernenti la produzione di beni nei settori
dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo
in  conto  capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i
progetti  concernenti  la  fornitura  di  servizi  sono escluse dalle
agevolazioni  le  spese  di  cui  al  comma 1, lettere b) e c). Per i
medesimi  progetti le spese di ristrutturazione comprese nel comma 1,
lettera  c), effettuate su beni anche di terzi, sono ammissibili fino
al  10  per  cento  della  spesa complessiva. Tale limite puo' essere
elevato   da  Sviluppo  Italia  in  relazione  alla  possibilita'  di
acquisire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.
  5.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai
progetti nel settore agricolo.
  6.  Ai  progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si
applicano   le   disposizioni  previste  dall'articolo 32.  Per  tali
progetti  e',  inoltre,  ammissibile  la  spesa  per  l'acquisto  del
terreno.
  7.    Ai    progetti    nel    settore   della   trasformazione   e
commercializzazione   dei   prodotti   agricoli   si   applicano   le
disposizioni previste dall'articolo 33, ad eccezione del comma 2.
 
          Nota all'art. 37:
              - Il  testo  dell'art. 4 del citato decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 5.