Art. 37. Spese di investimento ammissibili 1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., regolarmente documentate concernenti le seguenti voci: a) studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato; b) terreno; c) opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva; d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature; e) altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo. 2. La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella misura del 2 per cento. 3. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b), c) e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'. 4. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese di cui al comma 1, lettere b) e c). Per i medesimi progetti le spese di ristrutturazione comprese nel comma 1, lettera c), effettuate su beni anche di terzi, sono ammissibili fino al 10 per cento della spesa complessiva. Tale limite puo' essere elevato da Sviluppo Italia in relazione alla possibilita' di acquisire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti nel settore agricolo. 6. Ai progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si applicano le disposizioni previste dall'articolo 32. Per tali progetti e', inoltre, ammissibile la spesa per l'acquisto del terreno. 7. Ai progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33, ad eccezione del comma 2.
Nota all'art. 37: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 5.