Art. 39.
               Documentazione da allegare alla domanda
  1.  Alla  domanda  di  ammissione,  corredata dalla fotocopia di un
documento d'identita' in corso di validita' del legale rappresentante
della  societa'  richiedente  e dei soci dichiaranti, va allegata, in
duplice copia, la seguente documentazione:
    a) fotocopia  autenticata  dell'atto  costitutivo e dello statuto
societario;
    b) certificato   d'iscrizione   della  cooperativa  nell'apposito
registro  presso la prefettura della provincia in cui essa ha la sede
legale o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
    c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'articolo   47   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della
societa'  richiedente  dichiara che la sede legale, amministrativa ed
operativa  della societa' e' ubicata nei territori agevolati ai sensi
dell'articolo  11, comma 4, del decreto legislativo, che la compagine
sociale   e'  costituita  da  soggetti  aventi  i  requisiti  di  cui
all'articolo  11,  commi  2 e 3, del decreto legislativo e che i soci
persone  fisiche non sono titolari di quote o azioni di societa' o di
ditte  individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del
decreto legislativo o delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3;
    d) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi
dell'articolo   47   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  con la quale ogni singolo socio persona
fisica  dichiara di non essere titolare di quote o azioni di societa'
o  di  ditte  individuali  beneficiarie  di finanziamenti concessi ai
sensi  del decreto legislativo o delle leggi indicate all'articolo 2,
comma 3;
    e) studio   di   fattibilita'   del   progetto   da   realizzare,
sottoscritto  dal  legale  rappresentante  della  societa',  che deve
comprendere  informazioni  documentate sulle competenze ed esperienze
di  tutti i soci, con l'indicazione delle funzioni aziendali per essi
previste,  sul  mercato  di  riferimento,  sugli investimenti e sugli
aspetti   tecnico-organizzativi,  sull'economicita'  dell'iniziativa,
illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni
di  attivita'  redatti  secondo  i  criteri stabiliti dalle direttive
comunitarie,  tenendo conto delle agevolazioni di cui all'articolo 3,
lettere a) e b), del decreto legislativo;
    f) nel caso di cooperative gia' esistenti, i bilanci degli ultimi
due  esercizi o dalla data di inizio dell'attivita' se inferiore, con
le relative delibere assembleari di approvazione.
  2.  Nel  caso  di  nuove  iniziative  lo studio di fattibilita' del
progetto  deve  comprendere informazioni relative ai riflessi sociali
dell'iniziativa,  con  particolare  riferimento al numero di soggetti
svantaggiati  inseriti  nel  processo  lavorativo,  alla capacita' di
abilitare  professionalmente  i soggetti svantaggiati, alla riduzione
dei  costi  assistenziali,  alla capacita', a regime, di farsi carico
dei  maggiori oneri connessi con l'inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati,  al  mercato  di  riferimento, agli investimenti e agli
aspetti      tecnico-organizzativi,      nonche'     agli     aspetti
economico-finanziari  illustrati  dai  bilanci  previsionali relativi
almeno  ai  primi  tre  anni  di attivita', redatti secondo i criteri
stabiliti  dalle direttive comunitarie, da cui risulti un sostanziale
equilibrio di gestione.
  3.  Nel  caso  di iniziative gia' avviate lo studio di fattibilita'
del  progetto  deve  comprendere,  oltre  alle informazioni di cui al
comma  2,  anche  notizie  relative  all'esperienza  maturata  ed  ai
risultati raggiunti in termini sia economici, sia sociali.
 
          Note all'art. 39:
              - Il  testo  dell'art.  47  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato in
          nota all'art. 24.
              - Il  testo  dell'art.  11,  commi 2, 3 e 4, del citato
          decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in
          nota all'art. 1.
              - Il  testo  dell'art.  3,  lettere a) e b), del citato
          decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in
          nota all'art. 3.