Art. 39. Documentazione da allegare alla domanda 1. Alla domanda di ammissione, corredata dalla fotocopia di un documento d'identita' in corso di validita' del legale rappresentante della societa' richiedente e dei soci dichiaranti, va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione: a) fotocopia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto societario; b) certificato d'iscrizione della cooperativa nell'apposito registro presso la prefettura della provincia in cui essa ha la sede legale o dichiarazione sostitutiva di certificazione; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della societa' richiedente dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della societa' e' ubicata nei territori agevolati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo, che la compagine sociale e' costituita da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo e che i soci persone fisiche non sono titolari di quote o azioni di societa' o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del decreto legislativo o delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale ogni singolo socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di societa' o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3; e) studio di fattibilita' del progetto da realizzare, sottoscritto dal legale rappresentante della societa', che deve comprendere informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i soci, con l'indicazione delle funzioni aziendali per essi previste, sul mercato di riferimento, sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi, sull'economicita' dell'iniziativa, illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attivita' redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, tenendo conto delle agevolazioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo; f) nel caso di cooperative gia' esistenti, i bilanci degli ultimi due esercizi o dalla data di inizio dell'attivita' se inferiore, con le relative delibere assembleari di approvazione. 2. Nel caso di nuove iniziative lo studio di fattibilita' del progetto deve comprendere informazioni relative ai riflessi sociali dell'iniziativa, con particolare riferimento al numero di soggetti svantaggiati inseriti nel processo lavorativo, alla capacita' di abilitare professionalmente i soggetti svantaggiati, alla riduzione dei costi assistenziali, alla capacita', a regime, di farsi carico dei maggiori oneri connessi con l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, al mercato di riferimento, agli investimenti e agli aspetti tecnico-organizzativi, nonche' agli aspetti economico-finanziari illustrati dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attivita', redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, da cui risulti un sostanziale equilibrio di gestione. 3. Nel caso di iniziative gia' avviate lo studio di fattibilita' del progetto deve comprendere, oltre alle informazioni di cui al comma 2, anche notizie relative all'esperienza maturata ed ai risultati raggiunti in termini sia economici, sia sociali.
Note all'art. 39: - Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato in nota all'art. 24. - Il testo dell'art. 11, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 3, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 3.