Art. 4.
           Vincoli agli investimenti nel settore agricolo
  1.    Nei    settori    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione  dei  prodotti agricoli di cui all'allegato I del
Trattato  CE  sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono
investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti.
  2.   Le   agevolazioni   agli  investimenti  devono  contribuire  a
migliorare i redditi agricoli e le condizioni di vita, di lavoro e di
produzione.  Il  progetto  deve  perseguire  almeno  uno dei seguenti
obiettivi:  ridurre  i costi di produzione, migliorare e riconvertire
la  produzione,  incrementare  la  qualita',  tutelare  e  migliorare
l'ambiente  naturale,  le  condizioni  di igiene e di benessere degli
animali, promuovere la diversificazione delle attivita' agricole.
  3.  Il  sostegno  agli  investimenti  viene  concesso unicamente ad
aziende  che  soddisfino le seguenti ulteriori condizioni, che devono
sussistere   al   momento  della  deliberazione  di  ammissione  alle
agevolazioni:
    a) redditivita'   dell'azienda   agricola   comprovata   mediante
valutazione delle sue prospettive;
    b) possesso  di adeguate conoscenze e competenze professionali da
parte dell'imprenditore proponente;
    c) rispetto   dei  requisiti  comunitari  minimi  in  materia  di
ambiente, igiene e benessere degli animali.
  4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), possono essere
soddisfatte entro tre anni dall'insediamento soltanto nei casi in cui
sia necessario un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento
del   giovane  agricoltore  o  l'adattamento  strutturale  della  sua
azienda.
  5.  Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti finalizzati
ad  un  aumento  della produzione di prodotti che non trovano normali
sbocchi  di  mercato.  L'esistenza di tali sbocchi viene valutata nel
rispetto  dei  criteri  previsti  dai  PSR  e  dai  POR delle singole
regioni,  cosi'  come  approvati  dalla  Commissione  europea.  Nella
concessione   delle   agevolazioni   si   tiene  conto  di  eventuali
restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario
nel  quadro  delle  organizzazioni comuni di mercato, conformemente a
quanto  recepito  dai  PSR  e  dai  POR  delle  singole regioni, gia'
approvati dalla Commissione europea. Non sono concesse agevolazioni a
condizioni  piu' favorevoli rispetto a quelle stabilite dai PSR e dai
POR   delle   regioni   interessate,   cosi'   come  approvati  dalla
Commissione.
 
          Nota all'art. 4:
              - Il   riferimento   al   trattato  che  istituisce  la
          Comunita' europea e' riportato in nota all'art. 3.