Art. 4. Vincoli agli investimenti nel settore agricolo 1. Nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti. 2. Le agevolazioni agli investimenti devono contribuire a migliorare i redditi agricoli e le condizioni di vita, di lavoro e di produzione. Il progetto deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, incrementare la qualita', tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e di benessere degli animali, promuovere la diversificazione delle attivita' agricole. 3. Il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende che soddisfino le seguenti ulteriori condizioni, che devono sussistere al momento della deliberazione di ammissione alle agevolazioni: a) redditivita' dell'azienda agricola comprovata mediante valutazione delle sue prospettive; b) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali da parte dell'imprenditore proponente; c) rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. 4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), possono essere soddisfatte entro tre anni dall'insediamento soltanto nei casi in cui sia necessario un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda. 5. Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato. L'esistenza di tali sbocchi viene valutata nel rispetto dei criteri previsti dai PSR e dai POR delle singole regioni, cosi' come approvati dalla Commissione europea. Nella concessione delle agevolazioni si tiene conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, conformemente a quanto recepito dai PSR e dai POR delle singole regioni, gia' approvati dalla Commissione europea. Non sono concesse agevolazioni a condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle stabilite dai PSR e dai POR delle regioni interessate, cosi' come approvati dalla Commissione.
Nota all'art. 4: - Il riferimento al trattato che istituisce la Comunita' europea e' riportato in nota all'art. 3.