Art. 5. Modalita' di erogazione dei benefici per gli investimenti 1. Il beneficiario puo' chiedere, successivamente alla stipula del contratto di cui all'articolo 18, l'erogazione delle somme concesse per la realizzazione degli investimenti sulla base di stati di avanzamento dei lavori, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa di spesa. 2. La dimostrazione della spesa effettuata e' consentita per non piu' di cinque stati di avanzamento, di cui il primo in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture anche non quietanzate, i successivi in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate dello stato di avanzamento precedente e di fatture anche non quietanzate delle spese ulteriormente realizzate, e l'ultimo a saldo, in misura non superiore al 10 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate relative allo stato di avanzamento precedente ed a quello a saldo. 3. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono subordinate all'assunzione delle idonee garanzie indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo. 4. Per ogni stato di avanzamento le erogazioni vengono effettuate su richiesta del legale rappresentante del beneficiario ed imputate al conto capitale e al conto mutuo sulla base delle quote percentuali stabilite nel contratto. Le erogazioni relative all'ultimo stato di avanzamento vengono effettuate subordinatamente all'esito positivo della verifica finale. 5. I macchinari e le attrezzature devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso in cui tale requisito non risulti dalle fatture o dalla documentazione trasmessa il beneficiario presenta apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilita' dal legale rappresentante della ditta fornitrice. 6. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. In caso di rigetto della domanda e di presentazione di una nuova domanda da parte del medesimo beneficiario, entro un anno dalla data di comunicazione del predetto rigetto, sono ammissibili le spese sostenute dopo la data di presentazione della prima domanda solo se riconducibili all'attivita' del nuovo progetto.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «Art. 4 (Garanzie). - 1. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalita' ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare».