Art. 5.
      Modalita' di erogazione dei benefici per gli investimenti
  1.  Il beneficiario puo' chiedere, successivamente alla stipula del
contratto  di  cui all'articolo 18, l'erogazione delle somme concesse
per  la  realizzazione  degli  investimenti  sulla  base  di stati di
avanzamento dei lavori, previa presentazione di idonea documentazione
giustificativa di spesa.
  2.  La  dimostrazione  della spesa effettuata e' consentita per non
piu'  di  cinque  stati di avanzamento, di cui il primo in misura non
inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa
complessiva,   sulla   base  di  fatture  anche  non  quietanzate,  i
successivi in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al
50   per  cento  della  spesa  complessiva,  sulla  base  di  fatture
quietanzate  dello stato di avanzamento precedente e di fatture anche
non  quietanzate  delle  spese ulteriormente realizzate, e l'ultimo a
saldo,   in  misura  non  superiore  al  10  per  cento  della  spesa
complessiva, sulla base di fatture quietanzate relative allo stato di
avanzamento precedente ed a quello a saldo.
  3.   Tutte   le   erogazioni   in   conto  mutuo  sono  subordinate
all'assunzione  delle  idonee  garanzie  indicate nell'articolo 4 del
decreto legislativo.
  4.  Per  ogni stato di avanzamento le erogazioni vengono effettuate
su  richiesta  del legale rappresentante del beneficiario ed imputate
al conto capitale e al conto mutuo sulla base delle quote percentuali
stabilite  nel  contratto. Le erogazioni relative all'ultimo stato di
avanzamento  vengono  effettuate  subordinatamente all'esito positivo
della verifica finale.
  5.  I macchinari e le attrezzature devono essere nuovi di fabbrica.
Nel  caso  in  cui  tale  requisito non risulti dalle fatture o dalla
documentazione    trasmessa   il   beneficiario   presenta   apposita
dichiarazione  resa  sotto  la  propria  responsabilita'  dal  legale
rappresentante della ditta fornitrice.
  6.  Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative
fatture  o  di  altro  documento  giustificativo, risultino sostenute
successivamente  alla  presentazione della domanda di ammissione alle
agevolazioni.  In caso di rigetto della domanda e di presentazione di
una  nuova  domanda da parte del medesimo beneficiario, entro un anno
dalla data di comunicazione del predetto rigetto, sono ammissibili le
spese  sostenute  dopo  la  data di presentazione della prima domanda
solo se riconducibili all'attivita' del nuovo progetto.
 
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 4 del citato decreto
          legislativo 21 aprile 2000, n. 185:
              «Art. 4 (Garanzie). - 1. I mutui a tasso agevolato sono
          assistiti  dalle  garanzie  previste dal codice civile e da
          privilegio  speciale, da costituire con le stesse modalita'
          ed  avente  le stesse caratteristiche del privilegio di cui
          all'art.   7   del   decreto   legislativo  luogotenenziale
          1° novembre  1944,  n. 367, come sostituito dall'art. 3 del
          decreto   legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato
          1° ottobre  1947,  n.  1075,  acquisibile nell'ambito degli
          investimenti da realizzare».