Art. 6.
                 Benefici finanziari per la gestione
  1. Con l'esclusione dei progetti nel settore agricolo il contributo
a  fondo  perduto  di  cui  all'articolo  3,  lettera b), del decreto
legislativo e' concesso per le spese di funzionamento connesse con la
fase di avvio dell'iniziativa agevolata.
  2. Il contributo alle spese di funzionamento e' concesso secondo la
regola   del   de  minimis,  in  conformita'  alle  disposizioni  del
regolamento   (CE)   n.   69/2001,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore, con
esclusione  dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della
produzione,   trasformazione   e   commercializzazione  dei  prodotti
agricoli  di  cui all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto
stabilito all'articolo 3, comma 2.
 
          Note all'art. 6:
              - Il  testo dell'art. 3, lettera b), del citato decreto
          legislativo  21 aprile  2000,  n. 185, e' riportato in nota
          all'art. 3.
              - Il  riferimento  al  regolamento  (CE)  n. 69/2001 e'
          riportato in nota all'art. 1.
              - Il   riferimento   all'allegato  I  al  trattato  che
          istituisce  la  Comunita'  europea  e'  riportato  in  nota
          all'art. 3.