Art. 6. Benefici finanziari per la gestione 1. Con l'esclusione dei progetti nel settore agricolo il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto legislativo e' concesso per le spese di funzionamento connesse con la fase di avvio dell'iniziativa agevolata. 2. Il contributo alle spese di funzionamento e' concesso secondo la regola del de minimis, in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore, con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 3, lettera b), del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 3. - Il riferimento al regolamento (CE) n. 69/2001 e' riportato in nota all'art. 1. - Il riferimento all'allegato I al trattato che istituisce la Comunita' europea e' riportato in nota all'art. 3.