Art. 7.
               Modalita' di erogazione dei contributi
                       alle spese di gestione
  1.  Il  beneficiario puo' chiedere, dopo la presentazione del primo
degli   stati   di   avanzamento  di  cui  all'articolo 5,  comma  2,
un'anticipazione  in  misura  non  superiore  al  40  per  cento  del
contributo concesso per il primo anno di attivita'.
  2.  Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione il beneficiario deve
fornire  idonea  documentazione  probatoria dell'avvio dell'attivita'
prevista nel progetto.
  3.  L'erogazione  a  saldo  del contributo ha luogo a seguito della
presentazione   da   parte   del  beneficiario  della  documentazione
giustificativa  di  spesa  debitamente quietanzata e subordinatamente
all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 14.
  4.  Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative
fatture  o di altro documento giustificativo, risultino effettuate in
data successiva a quella di avvio dell'attivita' di cui al comma 2.