Art. 7. Modalita' di erogazione dei contributi alle spese di gestione 1. Il beneficiario puo' chiedere, dopo la presentazione del primo degli stati di avanzamento di cui all'articolo 5, comma 2, un'anticipazione in misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso per il primo anno di attivita'. 2. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione il beneficiario deve fornire idonea documentazione probatoria dell'avvio dell'attivita' prevista nel progetto. 3. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 14. 4. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino effettuate in data successiva a quella di avvio dell'attivita' di cui al comma 2.