Art. 8. Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori 1. Gli aiuti al sostegno dell'insediamento dei giovani agricoltori consistono in un premio unico il cui importo massimo ammissibile e' di 25.000,00 euro, cosi' come previsto dall'articolo 8, punto 2, del regolamento (CE) n. 1257/99. Tali aiuti sono concessi alle condizioni indicate nell'articolo 4, commi 3, 4 e 5.
Nota all'art. 8: - Il riferimento al regolamento (CE) n. 1257/99 e' riportato in nota all'art. 1.