Art. 8.
           Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori
  1.  Gli aiuti al sostegno dell'insediamento dei giovani agricoltori
consistono  in  un premio unico il cui importo massimo ammissibile e'
di  25.000,00 euro, cosi' come previsto dall'articolo 8, punto 2, del
regolamento (CE) n. 1257/99. Tali aiuti sono concessi alle condizioni
indicate nell'articolo 4, commi 3, 4 e 5.
 
          Nota all'art. 8:
              - Il  riferimento  al  regolamento  (CE)  n. 1257/99 e'
          riportato in nota all'art. 1.