Art. 9.
           Benefici per la formazione nei settori diversi
                        dal settore agricolo
  1.  I  benefici di cui all'articolo 3 comma 1, lettere c) e d), del
decreto  legislativo  si sostanziano in agevolazioni per le attivita'
di formazione specifica e generale, cosi' come definite dall'articolo
2 del regolamento (CE) n. 68/2001, per un periodo massimo di due anni
nella   fase   di   realizzazione   degli  investimenti  e  di  avvio
dell'attivita'.
  2.  I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un
massimo  di tre anni per beneficiari costituiti esclusivamente ovvero
prevalentemente,  in  termini  di  maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione, da donne.
  3.  Per  le  attivita'  di  formazione  specifica  e  di formazione
generale   l'ammontare   delle   agevolazioni   non   puo'  superare,
rispettivamente,  il  35  per  cento  ed  il  70  per cento dei costi
ammissibili.  Tali  percentuali  sono  maggiorate  di  10 punti nelle
regioni   che  beneficiano  della  deroga  di  cui  all'articolo  87,
paragrafo  3, lettera a), del Trattato CE e di 5 punti nelle zone che
beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), del Trattato CE.
  4. Le percentuali di cui al comma 3 sono, inoltre, maggiorate di 10
punti  se la formazione e' dispensata a lavoratori svantaggiati, come
definiti  dall'articolo  2,  lettera  g),  del  regolamento  (CE)  n.
68/2001.
  5.  Il  contributo  di  cui  al comma 1 e' concedibile, nell'ambito
territoriale  di  applicazione  di  cui  all'articolo  2  del decreto
legislativo,  anche  nei  limiti  del  de minimis, con esclusione dei
progetti  nei  settori  dei  trasporti ed in quelli della produzione,
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti agricoli di cui
all'allegato  I  del  Trattato  CE  e  fatto  salvo  quanto stabilito
all'articolo 3, comma 2.
 
          Note all'art. 9:
              - Il  regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del
          12 gennaio    2001,    relativo    all'applicazione   degli
          articoli 87  e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla
          formazione,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L/10 del 13 gennaio 2001.
              - Il   riferimento   al   trattato  che  istituisce  la
          Comunita' europea e' riportato in nota all'art. 3.
              - Il  testo  dell'art. 2 del citato decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1.
              - Il   riferimento   all'Allegato  I  al  Trattato  che
          istituisce  la  Comunita'  europea  e'  riportato  in  nota
          all'art. 3.