Art. 9. Benefici per la formazione nei settori diversi dal settore agricolo 1. I benefici di cui all'articolo 3 comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo si sostanziano in agevolazioni per le attivita' di formazione specifica e generale, cosi' come definite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 68/2001, per un periodo massimo di due anni nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'attivita'. 2. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un massimo di tre anni per beneficiari costituiti esclusivamente ovvero prevalentemente, in termini di maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, da donne. 3. Per le attivita' di formazione specifica e di formazione generale l'ammontare delle agevolazioni non puo' superare, rispettivamente, il 35 per cento ed il 70 per cento dei costi ammissibili. Tali percentuali sono maggiorate di 10 punti nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE e di 5 punti nelle zone che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE. 4. Le percentuali di cui al comma 3 sono, inoltre, maggiorate di 10 punti se la formazione e' dispensata a lavoratori svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 68/2001. 5. Il contributo di cui al comma 1 e' concedibile, nell'ambito territoriale di applicazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo, anche nei limiti del de minimis, con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2.
Note all'art. 9: - Il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/10 del 13 gennaio 2001. - Il riferimento al trattato che istituisce la Comunita' europea e' riportato in nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1. - Il riferimento all'Allegato I al Trattato che istituisce la Comunita' europea e' riportato in nota all'art. 3.