Art. 2. 1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, del Fondo per l'immigrazione di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' contributo per l'acquisto di beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per un progetto informativo per l'integrazione delle persone con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' autorizzata per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di euro 11.000.000, euro 2.580.000, euro 1.470.000, euro 5.750.000, euro 2.000.000, euro 2.000.000 ed euro 200.000. 2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.