Art. 2.
  1.  Per  interventi  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali    di   rilevanza   statale   in   favore   del   Fondo   per
l'associazionismo  di  cui  alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle
associazioni  di  promozione  sociale  di  cui alla legge 15 dicembre
1998,  n.  438,  del  Fondo  per l'immigrazione di cui al testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25  luglio 1998, n. 286, nonche' contributo per l'acquisto di beni di
cui  all'articolo  96  della  legge  21 novembre 2000, n. 342, per la
comunicazione   istituzionale,  per  l'attuazione  del  programma  di
chiusura  di  istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui
alle  leggi  23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per
un   progetto   informativo  per  l'integrazione  delle  persone  con
disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' autorizzata
per  l'anno  2004, rispettivamente, la spesa di euro 11.000.000, euro
2.580.000,  euro  1.470.000,  euro  5.750.000,  euro  2.000.000, euro
2.000.000 ed euro 200.000.
  2.  All'onere  derivante  dagli  interventi di cui al comma 1, pari
complessivamente  ad  euro  25.000.000  per  l'anno 2004, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  della autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.