Art. 3.
                         Azioni finanziabili

  1.   I  programmi  di  intervento  presentati  dai  comuni  possono
includere il finanziamento delle seguenti azioni:
    a) animazione  economica, assistenza tecnica per la progettazione
ed   avvio   di   iniziative   imprenditoriali,   promozione  per  la
partecipazione di imprese a fiere;
    b) interventi formativi riguardanti l'auto impiego e la creazione
di impresa;
    c) costituzione di incubatori di nuova imprenditorialita';
    d) animazione  e assistenza tecnica alla costituzione di consorzi
e   imprese   miste   con  partecipazione  maggioritaria  di  imprese
localizzate nell'area di intervento;
    e)  interventi  per  sviluppare  l'associazionismo  economico,  a
cooperazione aziendale;
    f) interventi   per   la   creazione   di   servizi   nel   campo
dell'assistenza  tecnica  e manageriale, della sperimentazione, della
qualita' e dell'informazione a favore delle imprese;
    g) interventi  per  la  tutela  delle  condizioni  di lavoro e la
salvaguardia dell'ambiente;
    h) partecipazione  o  costituzione  di  fondi di garanzia fidi da
destinare alle finalita' previste dal presente regolamento;
    i) interventi   su   immobili   a   disponibilita'   pubblica   e
infrastrutture   strettamente   funzionali   al   potenziamento   e/o
all'insediamento  di  nuove iniziative imprenditoriali o di servizi a
sostegno dell'impresa.