Art. 4. Agevolazioni alle piccole imprese 1. Alle piccole imprese, a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sono concesse agevolazioni non superiori al limite degli aiuti de minimis, cosi' come definito dalla commissione dell'Unione europea con regolamento n. 69/2001 che ha stabilito il massimale in 100.000 euro su un periodo di tre anni. 2. Le amministrazioni comunali concedono e liquidano contributi di cui al comma 1, commisurati ai costi ammissibili alle agevolazioni secondo le seguenti misure massime espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL) che e' il rapporto tra il valore dell'agevolazione, al lordo di eventuali imposte gravanti su di essa e l'importo dei costi agevolati effettivamente sostenuti: ambedue gli importi, quello dell'agevolazione concessa e quello dei costi sostenuti, sono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma. L'agevolazione e' nei limiti del: a) 65% per le aree depresse come definite dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate dalla commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 al sostegno transitorio (S.T.) a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori gia' dell'obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del trattato dell'Unione europea; b) 50% per le restanti zone. Per i contributi, concessi alle imprese per la produzione e per gli investimenti, i comuni provvederanno ad adeguare i propri interventi a carico delle risorse finanziarie trasferite secondo le modalita' e criteri indicati dall'articolo 72, comma 2 della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289). 3. Le amministrazioni comunali, possono altresi' concedere alle piccole imprese, per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, le agevolazioni nei limiti di cui al comma 1 secondo ulteriori modalita', quali contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da banche, finanziamenti agevolati attraverso l'istituzione di fondi di rotazione nonche' sgravi su imposte locali e garanzie fidi sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h). 4. L'impresa e' tenuta a dichiarare nella domanda di agevolazione di non aver ottenuto o chiesto per le stesse spese altre agevolazioni e di impegnarsi a non richiederle per il futuro. 5. Ai fini della concessione delle agevolazioni si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea relative alla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese. 6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui al presente articolo, sono le piccole imprese, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e le imprese sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), che alla data di chiusura del bando per la presentazione delle domande di agevolazione rientrano nei limiti individuati nell'ambito del regime agevolativo di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Note all'art. 4: - Il regolamento (CEE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in materia di aiuti de minimis e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L/10 del 13 gennaio 2001. - Il testo dell'art. 27, comma 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O., che aggiunge la lettera a-bis) all'art. 1, comma 1, decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, cosi' recita: «a-bis) Per "aree depresse" a decorrere dal 1° gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonche', ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato: 1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise; 2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2; 3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;». - Il testo dell'art. 6 del regolamento (CE) 21 giugno 1999, n. 1260, del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 26 giugno 1999, n. L 161. Entrato in vigore il 29 giugno 1999, cosi' recita: «Art. 6 (Sostegno transitorio). - 1. In deroga all'art. 3, le regioni cui si applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1 in virtu' del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano all'art. 3, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2 del presente regolamento, beneficiano a titolo transitorio del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005. All'atto dell'adozione dell'elenco di cui all'art. 3, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, secondo le disposizioni dell'art. 4, paragrafi 5 e 6, l'elenco delle zone di livello NUTS III appartenenti a tali regioni che beneficiano a titolo transitorio, per il 2006, del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1. Tuttavia nell'ambito del limite di popolazione delle zone di cui al secondo comma e nel rispetto dell'art. 4, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione, su proposta di uno Stato membro, puo' sostituire tali zone con zone di livello NUTS III o inferiori a questo livello che fanno parte di quelle regioni che soddisfano i criteri dell'art. 4, paragrafi da 5 a 9. Le zone appartenenti alle regioni che non figurano nell'elenco di cui al secondo e al terzo comma continuano a beneficiare, nel 2006, del sostegno dell'FSE, dello SFOP e del FEAOG, sezione "orientamento", esclusivamente, nell'ambito del medesimo intervento. 2. In deroga all'art. 4, le regioni cui si applicano nel 1999 gli obiettivi n. 2 e n. 5b in virtu' del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nell'elenco di cui all'art. 4, paragrafo 4 del presente regolamento beneficiano, a titolo transitorio, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, del sostegno del FESR nel quadro dell'obiettivo n. 2, in virtu' del presente regolamento. Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, tali zone beneficiano del sostegno dell'FSE nel quadro dell'obiettivo n. 3 alla stregua delle zone cui si applica l'obiettivo n. 3, nonche' del sostegno del FEAOG, sezione "garanzia" nel quadro del sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel quadro delle sue azioni strutturali nel settore della pesca nelle regioni non coperte dall'obiettivo n. 1». - Il testo dell'art. 72, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O., cosi' recita: «2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi: a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non puo' essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo; b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio; c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.». - La legge 8 novembre 1991, n. 381, recante, disciplina delle cooperative sociali, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283. - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249, cosi' recita: «2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri: a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali; b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera; c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio; d) gli stanzianenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.».