Art. 4.
                  Agevolazioni alle piccole imprese

  1.  Alle  piccole  imprese,  a  fronte delle spese sostenute per la
realizzazione  dei  progetti  nelle  aree  di  degrado  urbano,  sono
concesse agevolazioni non superiori al limite degli aiuti de minimis,
cosi'   come  definito  dalla  commissione  dell'Unione  europea  con
regolamento  n. 69/2001 che ha stabilito il massimale in 100.000 euro
su un periodo di tre anni.
  2.  Le amministrazioni comunali concedono e liquidano contributi di
cui  al  comma  1, commisurati ai costi ammissibili alle agevolazioni
secondo   le   seguenti   misure   massime  espresse  in  equivalente
sovvenzione   lordo   (ESL)   che   e'  il  rapporto  tra  il  valore
dell'agevolazione,  al lordo di eventuali imposte gravanti su di essa
e l'importo dei costi agevolati effettivamente sostenuti: ambedue gli
importi,   quello  dell'agevolazione  concessa  e  quello  dei  costi
sostenuti, sono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione
del programma. L'agevolazione e' nei limiti del:
    a) 65% per le aree depresse come definite dall'articolo 27, comma
16   della  legge  22 dicembre  1999,  n.  488  e  riguardano  quelle
individuate   dalla   commissione   delle   Comunita'   europee  come
ammissibili  agli  interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2,
quelle  ammesse  ai  sensi  dell'articolo 6  del  regolamento (CE) n.
1260/1999  del  Consiglio  del 21 giugno 1999 al sostegno transitorio
(S.T.)  a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori gia'
dell'obiettivo  5b)  e  quelle  rientranti  nella  fattispecie di cui
all'articolo 87.3.c del trattato dell'Unione europea;
    b) 50% per le restanti zone.
  Per i contributi, concessi alle imprese per la produzione e per gli
investimenti,  i comuni provvederanno ad adeguare i propri interventi
a  carico delle risorse finanziarie trasferite secondo le modalita' e
criteri  indicati  dall'articolo  72, comma 2 della legge finanziaria
2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289).
  3.  Le  amministrazioni  comunali,  possono altresi' concedere alle
piccole  imprese,  per  la  realizzazione  dei progetti nelle aree di
degrado  urbano, le agevolazioni nei limiti di cui al comma 1 secondo
ulteriori   modalita',   quali   contributi  in  conto  interessi  su
finanziamenti   deliberati   da   banche,   finanziamenti   agevolati
attraverso  l'istituzione  di  fondi  di  rotazione nonche' sgravi su
imposte   locali  e  garanzie  fidi  sul  fondo  istituito  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera h).
  4.  L'impresa  e' tenuta a dichiarare nella domanda di agevolazione
di non aver ottenuto o chiesto per le stesse spese altre agevolazioni
e di impegnarsi a non richiederle per il futuro.
  5.  Ai  fini  della  concessione delle agevolazioni si applicano le
limitazioni  ed  i  divieti  previsti  dalle disposizioni dell'Unione
europea relative alla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese.
  6.  I  soggetti  beneficiari delle agevolazioni, di cui al presente
articolo,  sono  le  piccole  imprese, ivi comprese le cooperative di
produzione e lavoro e le imprese sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), che alla data di
chiusura del bando per la presentazione delle domande di agevolazione
rientrano  nei  limiti individuati nell'ambito del regime agevolativo
di  cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488.
 
          Note all'art. 4:
              -  Il  regolamento  (CEE) 69/2001 della Commissione del
          12 gennaio   2001,  in  materia  di  aiuti  de  minimis  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          serie L/10 del 13 gennaio 2001.
              -   Il   testo  dell'art.  27,  comma  16  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  recante  disposizioni  per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2000),   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  27 dicembre  1999, n. 302, S.O., che aggiunge la
          lettera   a-bis)   all'art.   1,   comma 1,   decreto-legge
          8 febbraio 1995, n. 32, cosi' recita:
              «a-bis)  Per "aree depresse" a decorrere dal 1° gennaio
          2000,  quelle individuate dalla Commissione delle Comunita'
          europee   come   ammissibili   agli  interventi  dei  fondi
          strutturali,  obiettivi  1  e  2,  quelle ammesse, ai sensi
          dell'art.   6   del   regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del
          Consiglio,  del  21 giugno  1999, al sostegno transitorio a
          titolo  degli  obiettivi  1  e  2 e quelle rientranti nelle
          fattispecie  dell'art.  87,  paragrafo 3,  lettera  c), del
          Trattato   che   istituisce   la  Comunita'  europea,  come
          modificato  dal  Trattato  di  Amsterdam, di cui alla legge
          16 giugno  1998, n. 209, previo accordo con la Commissione,
          nonche',  ferme  restando  le  limitazioni  previste  dalla
          normativa  comunitaria  in  materia  di  aiuti di Stato, la
          regione  Abruzzo.  Con  la stessa decorrenza dal 1° gennaio
          2000  e  con  le  stesse limitazioni in materia di aiuti di
          Stato:
                1)  il  richiamo contenuto in disposizioni di legge e
          di   regolamento   ai   territori   dell'obiettivo  1  deve
          intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;
                2)  il  richiamo  ai  territori dell'obiettivo 2 deve
          intendersi  riferito  anche  alle  aree  ammesse,  ai sensi
          dell'art.   6   del   regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del
          Consiglio,  del  21 giugno  1999, al sostegno transitorio a
          titolo dell'obiettivo 2;
                3)  il  richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve
          intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'art. 6
          del  regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio,  del
          21 giugno   1999,   al   sostegno   transitorio   a  titolo
          dell'obiettivo 2;».
              -  Il  testo dell'art. 6 del regolamento (CE) 21 giugno
          1999,  n. 1260, del Consiglio recante disposizioni generali
          sui  Fondi strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della  Comunita'  europea 26 giugno 1999, n. L 161. Entrato
          in vigore il 29 giugno 1999, cosi' recita:
              «Art. 6 (Sostegno transitorio). - 1. In deroga all'art.
          3, le regioni cui si applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1 in
          virtu'  del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano
          all'art.  3,  paragrafo  1, secondo comma e paragrafo 2 del
          presente  regolamento, beneficiano a titolo transitorio del
          sostegno  dei  Fondi  nel  quadro  dell'obiettivo n. 1, dal
          1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005.
              All'atto  dell'adozione  dell'elenco di cui all'art. 3,
          paragrafo   2,   la   Commissione  stabilisce,  secondo  le
          disposizioni  dell'art.  4, paragrafi 5 e 6, l'elenco delle
          zone  di  livello  NUTS III appartenenti a tali regioni che
          beneficiano a titolo transitorio, per il 2006, del sostegno
          dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1.
              Tuttavia  nell'ambito  del  limite di popolazione delle
          zone  di  cui  al secondo comma e nel rispetto dell'art. 4,
          paragrafo  4, secondo comma, la Commissione, su proposta di
          uno  Stato  membro,  puo'  sostituire tali zone con zone di
          livello  NUTS  III  o  inferiori a questo livello che fanno
          parte  di quelle regioni che soddisfano i criteri dell'art.
          4, paragrafi da 5 a 9.
              Le  zone  appartenenti  alle  regioni  che non figurano
          nell'elenco di cui al secondo e al terzo comma continuano a
          beneficiare,  nel 2006, del sostegno dell'FSE, dello SFOP e
          del    FEAOG,   sezione   "orientamento",   esclusivamente,
          nell'ambito del medesimo intervento.
              2.  In  deroga  all'art. 4, le regioni cui si applicano
          nel  1999  gli  obiettivi  n.  2  e  n.  5b  in  virtu' del
          regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nell'elenco
          di  cui  all'art.  4,  paragrafo 4 del presente regolamento
          beneficiano,  a  titolo transitorio, dal 1° gennaio 2000 al
          31 dicembre   2005,   del  sostegno  del  FESR  nel  quadro
          dell'obiettivo n. 2, in virtu' del presente regolamento.
              Dal  1° gennaio  2000  al  31 dicembre  2006, tali zone
          beneficiano del sostegno dell'FSE nel quadro dell'obiettivo
          n.  3 alla stregua delle zone cui si applica l'obiettivo n.
          3,  nonche'  del sostegno del FEAOG, sezione "garanzia" nel
          quadro  del  sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel
          quadro delle sue azioni strutturali nel settore della pesca
          nelle regioni non coperte dall'obiettivo n. 1».
              -   Il   testo   dell'art.  72,  comma  2  della  legge
          27 dicembre  2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), recante
          disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
          pluriennale   dello   Stato,   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O., cosi' recita:
              «2.  I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1,
          concessi  a  decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti
          secondo   criteri   e   modalita'  stabiliti  dal  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa con il Ministro
          competente, sulla base dei seguenti principi:
                a) l'ammontare  della  quota di contributo soggetta a
          rimborso   non  puo'  essere  inferiore  al  50  per  cento
          dell'importo contributivo;
                b) la   decorrenza  del  rimborso  inizia  dal  primo
          quinquennio  dalla  concessione  contributiva,  secondo  un
          piano  pluriennale  di  rientro  da  ultimare  comunque nel
          secondo quinquennio;
                c) il  tasso  d'interesse  da  applicare  alle  somme
          rimborsate  viene  determinato in misura non inferiore allo
          0,50 per cento annuo.».
              - La legge 8 novembre 1991, n. 381, recante, disciplina
          delle  cooperative  sociali,  e'  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283.
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 2, del decreto-legge
          22 ottobre   1992,   n.   415,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla  legge  19 dicembre  1992,  n.  488,
          recante modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema
          di  disciplina  organica  dell'intervento straordinario nel
          Mezzogiorno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre
          1992, n. 249, cosi' recita:
              «2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
          economica  (CIPE)  e  il  Comitato interministeriale per il
          coordinamento    della    politica    industriale   (CIPI),
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, previa determinazione di
          indirizzo   del  Consiglio  dei  Ministri,  definiscono  le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
                a) le  agevolazioni  sono  calcolate  in "equivalente
          sovvenzione  netto"  secondo i criteri e nei limiti massimi
          consentiti   dalla   vigente   normativa   della  Comunita'
          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di
          aiuti regionali;
                b)  la  graduazione  dei  livelli di sovvenzione deve
          essere  attuata  secondo  un'articolazione  territoriale  e
          settoriale  e  per  tipologia  di  iniziative che concentri
          l'intervento   straordinario   nelle   aree   depresse  del
          territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
          condizioni  delle  aree  montane,  nei  settori  a maggiore
          redditivita'   anche   sociale  identificati  nella  stessa
          delibera;
                c) le   agevolazioni   debbono   essere   corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione
          della  redditivita'  delle  iniziative  ai  fini della loro
          selezione,  evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
          la  massima  trasparenza  mediante  il rispetto dell'ordine
          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a
          sistemi  di  monitoraggio  e,  per le iniziative di piccole
          dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
          sistemi di tutoraggio;
                d)  gli  stanzianenti  individuati  dal  CIPI  per la
          realizzazione  dei  singoli  contratti  di  programma e gli
          impegni   assunti   per  le  agevolazioni  industriali  con
          provvedimento   di  concessione  provvisoria  non  potranno
          essere   aumentati   in   relazione   ai  maggiori  importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo.».