Art. 8.
                     Disponibilita' finanziarie

  1.  Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale, sono ripartite annualmente tra i Comuni -
sulla   base   delle   risorse  di  cassa  disponibili  -  in  misura
proporzionale alla popolazione residente, le disponibilita' stanziate
per  gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997,
n. 266.
  2.  Le  somme  di cui al comma 1, sulla base delle risorse di cassa
disponibili,  affluiscono  al  bilancio  comunale e l'amministrazione
competente  provvede all'istituzione di un apposito capitolo di spesa
con  contabilita'  separata.  Allo  stesso  capitolo possono affluire
eventuali risorse proprie del Comune ovvero quelle assegnate da legge
regionale  o  nazionale o da regolamento comunitario per le attivita'
di  programmi  volti  al  risanamento  di  aree  di  degrado urbano e
sociale.
  3.  I  Comuni  devono destinare una quota non inferiore al sessanta
per cento delle disponibilita' finanziarie assegnate alla concessione
di  agevolazioni  alle  imprese di cui all'articolo 4. La quota parte
delle  risorse  residue e' assegnata agli interventi per l'attuazione
delle azioni di cui all'articolo 3. Il Comune per le attivita' di cui
all'articolo  3 nonche' del comma 2 dell'articolo 6 puo' avvalersi di
soggetti  esterni  stipulando  a  tal  fine  appositi  contratti  con
procedure di scelta ad evidenza pubblica.
  4.  Le  spese  di  cui  all'articolo 2  sostenute  dal  Comune  per
l'elaborazione  e la gestione del programma sono poste a carico delle
risorse  assegnate agli investimenti per l'attuazione dell'articolo 3
nel  limite  massimo  del  3 per cento delle risorse stesse. Le spese
sostenute   dal   comune   per   le  attivita'  di  promozione  e  di
pubblicizzazione  dei  bandi  nonche' le spese per l'istruttoria e la
valutazione  delle  domande,  per le verifiche e per i controlli, per
gli  interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono poste a carico
delle  risorse  assegnate  alla  concessione  delle agevolazioni alle
imprese nel limite massimo dell'8 per cento delle stesse.
  5.  Le  disponibilita'  di cui al comma 3 relative all'espletamento
delle  azioni  di  cui  all'articolo 3 che non risultano essere state
assegnate,  nei  tre  esercizi successivi all'anno in cui con decreto
del  Ministro  delle  attivita'  produttive  sono  state ripartite le
risorse  da  trasferire  per gli interventi ai sensi dell'articolo 14
della  legge  7 agosto  1997, n. 266, a soggetti giuridici che devono
realizzare  le  opere o fornire servizi, sono restituite al Ministero
salvo  una proroga al predetto termine - fino al massimo di un anno -
su motivata istanza da parte del Comune.
  6.  Le  disponibilita' di cui al comma 3, relative alla concessione
delle  agevolazioni  alle  imprese,  che  non  risultano essere state
assegnate  nei  due  esercizi successivi all'anno in cui, con decreto
del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  sono state ripartite le
risorse  da  trasferire  per gli interventi ai sensi dell'articolo 14
della  legge  7 agosto  1997,  n.  266, sono restituite al Ministero.
Questi, su motivata istanza del Comune, puo' concedere una proroga al
predetto termine per un massimo di un anno.
  7.   Le   somme   per  interessi  e  rimborsi  di  cui  al  comma 1
dell'articolo  7  non  impegnate entro il secondo anno dalla chiusura
dell'esercizio nel quale si e' prodotta la disponibilita' delle somme
stesse  sono  restituite  al Ministero delle attivita' produttive. La
relativa contabilizzazione deve essere effettuata nell'anno in cui si
verifica il pagamento.
  8.  Il  Ministero  delle attivita' produttive provvede ad informare
annualmente  i Comuni delle somme restituite di cui ai commi 5, 6 e 7
e  su  loro domanda provvede ad assegnare le disponibilita' in misura
proporzionale ai costi dei progetti non ammessi alle agevolazioni per
mancanza di fondi nel biennio precedente.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Per il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997,
          n.  266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale
          in  aree  di  degrado  urbano,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  11 agosto  1997,  n.  186,  vedasi  le note alle
          premesse.