Art. 13.
                Conversione del permesso di soggiorno
  1. L'articolo  14  del  d.P.R.  n.  394  del 1999 e' sostituito dal
seguente:
                              «Art. 14.
                Conversione del permesso di soggiorno
  1.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  motivi  di lavoro
subordinato  o  di lavoro autonomo e per motivi familiari puo' essere
utilizzato  anche  per  le altre attivita' consentite allo straniero,
anche  senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di
validita' dello stesso. In particolare:
    a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non
stagionale   consente   l'esercizio   di   lavoro   autonomo,  previa
acquisizione  del  titolo  abilitativo o autorizzatorio eventualmente
prescritto  e  sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni
previste  dalla  normativa  vigente  per  l'esercizio  dell'attivita'
lavorativa  in  forma  autonoma,  nonche'  l'esercizio  di  attivita'
lavorativa in qualita' di socio lavoratore di cooperative;
    b) il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  lavoro  autonomo
consente  l'esercizio  di  lavoro  subordinato,  per  il  periodo  di
validita'  dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o,
se il rapporto di lavoro e' in corso, previa comunicazione del datore
di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
    c) il  permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per
ingresso  al  seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per
integrazione  minore  nei  confronti  dei minori che si trovino nelle
condizioni  di  cui  all'articolo  32, commi 1-bis e 1-ter, del testo
unico  e  per  i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso
parere  favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del
lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
    d) il  permesso  di  soggiorno rilasciato per lavoro subordinato,
autonomo  e per motivi di famiglia puo' essere convertito in permesso
di  soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera c-quater).
  2.  L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo
autorizzatorio  o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera
a),  e  la  Direzione  provinciale  del lavoro, nei casi previsti dal
comma  1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di
competenza,  i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato per
un motivo diverso da quello riportato nel documento.
  3. Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per
l'attivita' effettivamente svolta.
  4.  Il  permesso  di  soggiorno  per  motivi di studio o formazione
consente,  per  il  periodo di validita' dello stesso, l'esercizio di
attivita'  lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore
settimanali,  anche  cumulabili  per  cinquantadue  settimane,  fermo
restando il limite annuale di 1.040 ore.
  5.  Fermi  restando  i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1,
del  testo  unico,  le  quote  d'ingresso definite nei decreti di cui
all'articolo  3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla
data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi
di  soggiorno  per  motivi  di  studio  o  formazione,  convertiti in
permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri
regolarmente  soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento
della maggiore eta'. La stessa disposizione si applica agli stranieri
che  hanno  conseguito  in  Italia  il  diploma di laurea o di laurea
specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio
in Italia.
  6.   Salvo   che   sia   diversamente   stabilito   dagli   accordi
internazionali  o  dalle  condizioni  per  le  quali  lo straniero e'
ammesso  a  frequentare  corsi  di  studio  in Italia, il permesso di
soggiorno  per  motivi  di studio puo' essere convertito, prima della
scadenza,  in  permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti
delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa
stipula  del  contratto  di  soggiorno per lavoro presso lo Sportello
unico,  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  1, o, in caso di lavoro
autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli
ulteriori   adempimenti   previsti  dall'articolo  39,  comma  9.  La
disposizione  si  applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare
corsi  di  formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia.
In tali casi la conversione e' possibile soltanto dopo la conclusione
del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.».
 
          Note all'art. 13:
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  v.  nelle note alle
          premesse.