Art. 16.
             Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno
  1. Al comma 2 dell'articolo 17 del d.P.R. n. 394 del 1999, il primo
periodo e' soppresso.
 
          Nota all'art. 16:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art. 17 (Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno).
          -  1.  La  carta di soggiorno e' rilasciata entro 90 giorni
          dalla   richiesta,  previo  accertamento  delle  condizioni
          richieste dal testo unico.
              2.  La  carta  di  soggiorno  costituisce  documento di
          identificazione  personale  per non oltre cinque anni dalla
          data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a
          richiesta     dell'interessato,    corredata    di    nuove
          fotografie.».