Art. 26.
      Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia
  1.  I  commi 2 e 3 dell'articolo 32 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono
sostituiti dai seguenti:
  «2.  Ciascuna  lista  consta  di  un  elenco dei nominativi e delle
schede  di  iscrizione  che gli interessati sono tenuti a compilare e
sottoscrivere,  su  modello  definito  con  decreto  del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  adottato  di  concerto  con il
Ministro  degli  affari  esteri e con il Ministro dell'interno e, per
quanto  concerne  la  fattispecie  di cui all'articolo 32-bis, con il
concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:
    a) Paese d'origine;
    b) numero progressivo di presentazione della domanda;
    c) complete generalita';
    d) tipo  del  rapporto  di  lavoro preferito, stagionale, a tempo
determinato, a tempo indeterminato;
    e) capacita'  professionali degli interessati o loro appartenenza
ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
    f) conoscenza  della  lingua italiana, ovvero di una delle lingue
francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
    g) eventuali  propensioni  lavorative  o precedenti esperienze di
lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
    h) l'eventuale  diritto  di priorita' per i lavoratori stagionali
che  si  trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4,
del  testo  unico,  attestate dalla esibizione del passaporto o altro
documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia
al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.
  3.  Le  liste  di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica,
per   il   tramite  della  rappresentanza  diplomatico-consolare,  al
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica
formale  della  rispondenza  ai criteri stabiliti, provvede, entro 30
giorni  dalla  data  di  ricevimento,  alla  loro diffusione mediante
l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del
lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.».
 
          Note all'art. 26:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 32 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.   32  (Liste  degli  stranieri  che  chiedono  di
          lavorare  in Italia). - 1. Le liste di lavoratori stranieri
          che  chiedono  di lavorare in Italia, formate in attuazione
          degli  accordi  di  cui all'articolo 91, comma 5, del testo
          unico,  sono  compilate  ed  aggiornate  per  anno  solare,
          distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo
          determinato   e   per  lavoro  stagionale,  e  sono  tenute
          nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.
              2.  Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e
          delle  schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti
          a  compilare  e  sottoscrivere,  su  modello  definito  con
          decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          adottato  di concerto con il Ministro degli affari esteri e
          con  il  Ministro  dell'interno  e,  per quanto concerne la
          fattispecie di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del
          Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:
                a) Paese d'origine;
                b) numero progressivo di presentazione della domanda;
                c) complete generalita';
                d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale,
          a tempo determinato, a tempo indeterminato;
                e) capacita'  professionali  degli interessati o loro
          appartenenza  ad  una  determinata categoria di lavoratori,
          qualifica o mansione;
                f) conoscenza  della  lingua  italiana, ovvero di una
          delle  lingue  francese,  inglese  o  spagnola,  o di altra
          lingua;
                g) eventuali   propensioni  lavorative  o  precedenti
          esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
                h) l'eventuale  diritto di priorita' per i lavoratori
          stagionali   che   si  trovano  nelle  condizioni  previste
          dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla
          esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da
          cui  risulti la data di partenza dall'Italia al termine del
          precedente soggiorno per lavoro stagionale.
              3.  Le  liste  di cui al comma 2 sono trasmesse, in via
          telematica,    per    il   tramite   della   rappresentanza
          diplomatico-consolare,  al  Ministero  del  lavoro  e delle
          politiche   sociali  che,  previa  verifica  formale  della
          rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni
          dalla  data  di  ricevimento, alla loro diffusione mediante
          l'inserimento   nel  sistema  informativo  delle  Direzioni
          provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per
          Paesi di provenienza.
              4.  L'interessato,  iscritto  nelle liste di lavoratori
          stranieri  di  cui  al  comma 1, ha facolta' di chiedere al
          Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
          della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, la propria posizione
          nella lista.».