Art. 27.
              Liste dei lavoratori di origine italiana
  1.  Dopo  l'articolo  32  del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il
seguente:
  «Art. 32-bis (Liste dei lavoratori di origine italiana) - 1. Presso
ogni  rappresentanza diplomatico-consolare e' istituito un elenco dei
lavoratori  di origine italiana, di cui all'articolo 21, comma 1, del
testo  unico,  compilato  ed aggiornato secondo le modalita' previste
dall'articolo  32,  commi  1  e 2. La scheda, di cui all'articolo 32,
comma  2,  contiene,  per tali lavoratori, l'indicazione del grado di
ascendenza.
  2.  Agli  iscritti  alla  lista di cui al comma 1 si applica quanto
previsto dall'articolo 32, comma 4.
  3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni
provinciali  del lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, il Ministero
degli  affari  esteri  trasmette  al  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche sociali i predetti elenchi.».