Art. 39.
Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
  1.  Al  comma  4  dell'articolo 42 d.P.R. n. 394 del 1999, il primo
periodo  e'  sostituito  dal seguente: «L'iscrizione non decade nella
fase di rinnovo del permesso di soggiorno.».
 
          Nota all'art. 39:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 42 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  42  (Assistenza  per  gli  stranieri iscritti al
          Servizio   Sanitario  Nazionale).  -  1.  Lo  straniero  in
          possesso  del  permesso  di soggiorno per uno dei motivi di
          cui  all'articolo  34,  comma  1,  del testo unico e per il
          quale  sussistono  le  condizioni  ivi  previste e tenuto a
          richiedere  l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed
          e' iscritto, unitamente ai familiari a carico negli elenchi
          degli  assistibili  dell'Azienda  unita'  sanitaria locale,
          d'ora  in  avanti  indicata  con  la  sigla U.S.L., nel cui
          territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui
          territorio ha effettiva dimora, a parita' di condizioni con
          il  cittadino  italiano. L'iscrizione e' altresi' dovuta, a
          parita'  di  condizioni  con  il  cittadino  italiano nelle
          medesime    circostanze,    allo   straniero   regolarmente
          soggiornante  iscritto  nelle  liste  di collocamento. Alle
          medesime   condizioni  di  parita'  sono  assicurate  anche
          l'assistenza riabilitativa e protesica.
              2.  In  mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di
          effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di
          soggiorno,  fermo  restando  il  disposto  dell'articolo 6,
          commi  7  e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. e'
          valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.
              3.  Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione
          e'   effettuata,   per   tutta   la  durata  dell'attivita'
          lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del
          rilascio del permesso di soggiorno.
              4.  L'iscrizione  non  decade nella fase di rinnovo del
          permesso  di  soggiorno.  L'iscrizione  cessa  altresi' per
          mancato  rinnovo,  revoca  o  annullamento  del permesso di
          soggiorno  ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a
          cura  della  questura,  salvo che l'interessato esibisca la
          documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i
          suddetti  provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli
          altri  casi  in  cui  vengono  meno le condizioni di cui al
          comma 1.
              5.  L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui
          all'articolo  34,  comma  1, del testo unico, non e' dovuta
          per  gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere
          a),  i)  e  q),  del  testo  unico,  che non siano tenuti a
          corrispondere   in  Italia,  per  l'attivita'  ivi  svolta,
          l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando
          l'obbligo,  per  se'  e  per  i  familiari  a carico, della
          copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del
          testo  unico.  L'iscrizione  non  e  dovuta neppure per gli
          stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
              6.  Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del
          testo  unico,  in  alternativa  all'assicurazione contro il
          rischio  di  malattia,  infortunio  e  maternita'  prevista
          dall'articolo  34,  comma  3,  del  medesimo testo unico, e
          fatta  salva  la  specifica disciplina di cui al successivo
          comma  4  dello  stesso articolo, concernente gli stranieri
          regolarmente  soggiornanti per motivi di studio o collocati
          «alla  pari»,  lo straniero che abbia richiesto un permesso
          di  soggiorno di durata superiore a tre mesi, puo' chiedere
          l'iscrizione  volontaria  al  Servizio sanitario nazionale,
          previa corresponsione del contributo prescritto.».