Art. 42.
              Accesso degli stranieri alle universita'
  1.  Il  comma  5  dell'articolo  46  del  d.P.R. n. 394 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
  «5.  Gli  studenti stranieri accedono, a parita' di trattamento con
gli  studenti  italiani,  ai servizi e agli interventi per il diritto
allo  studio  di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli
interventi  non  destinati  alla generalita' degli studenti, quali le
borse  di  studio,  i  prestiti  d'onore  ed  i servizi abitativi, in
conformita' alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  adottato  ai  sensi  dell'articolo 4 della
stessa  legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del
merito  dei  richiedenti,  in  aggiunta  a  quella  delle  condizioni
economiche  degli  stessi  e tenuto, altresi', conto del rispetto dei
tempi  previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica
e  patrimoniale  degli  studenti  stranieri  e'  valutata  secondo le
modalita'  e  le  relative  tabelle  previste  dal citato decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e certificata con appositi
documentazione  rilasciata dalle competenti autorita' del Paese ove i
redditi  sono  stati  prodotti  e  tradotta  in lingua italiana dalle
autorita'  diplomatiche  italiane  competenti  per  territorio.  Tale
documentazione e' resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari  estere  in  Italia per quei Paesi ove esistono particolari
difficolta'  a  rilasciare  la  certificazione attestata dalla locale
ambasciata   italiana   e   legalizzata  dalle  prefetture  -  Uffici
territoriali  del  Governo  ai sensi dell'articolo 33 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445. Le regioni
possono  consentire  l'accesso  gratuito  al servizio di ristorazione
agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di
particolare disagio economico.».
 
          Note all'art. 42:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 46 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  46  (Accesso degli stranieri alle universita). -
          1.  In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso
          di  studenti  stranieri  all'istruzione  universitaria,  di
          atenei,   sulla   base   di  criteri  predeterminati  e  in
          applicazione    della    regolamentazione   sugli   accessi
          all'istruzione   universitaria,   stabiliscono,   entro  il
          31 dicembre  di ogni anno, il numero dei posti da destinare
          alla  immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di
          studio  universitari,  per  l'anno  accademico  successivo,
          anche  in  coerenza  con  le esigenze della politica estera
          culturale  e  della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi
          gli  accordi  di  collaborazione  universitaria con i Paesi
          terzi.  Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per
          effetto  di  protocolli esecutivi di accordi culturali e di
          programmi di cooperazione allo sviluppo, nonche' di accordi
          fra   universita'   italiane   e   universita'   dei  Paesi
          interessati,  studenti  stranieri  beneficiari  di borse di
          studio,  assegnate  per l'intera durata dei corsi medesimi,
          dal  Ministero  degli affari esteri o dal Governo del Paese
          di  provenienza.  Nel  caso  di  accesso  a  corsi a numero
          programmato  l'ammissione  e',  comunque,  subordinata alla
          verifica   delle   capacita   ricettive   delle   strutture
          universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
              2.  Sulla  base  dei  dati forniti dalle universita' al
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica  ai sensi del comma 1, e' emanato il decreto di
          cui  al  comma  4  dell'articolo  39  del testo unico e con
          successivo   provvedimento   sono  definiti  i  conseguenti
          adempimenti  amministrativi  per  il  rilascio del visto di
          ingresso.   A   tal  fine,  la  sufficienza  dei  mezzi  di
          sussistenza  e'  valutata  considerando  anche  le garanzie
          prestate  con le modalita' di cui all'articolo 34, le borse
          di  studio,  i  prestiti  d'onore  ed  i  servizi abitativi
          forniti  da  pubbliche  amministrazioni o da altri soggetti
          pubblici   o   privati   italiani,   o   per   i  quali  le
          amministrazioni  stesse  o gli altri soggetti attestino che
          saranno  forniti allo studente straniero, a norma del comma
          5.
              3.  Le  universita'  italiane  istituiscono,  anche  in
          convenzione  con  altre  istituzioni  formative,  con  enti
          locali  e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali
          sono  ammessi  gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in
          possesso  del visto di ingresso e del permesso di soggiorno
          per  motivi  di  studio, rilasciati ai sensi del decreto di
          cui al comma 2, nonche' gli stranieri indicati all'articolo
          39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso
          di  una  certificazione  attestante una adeguata conoscenza
          della  lingua  italiana. Al termine dei corsi e' rilasciato
          un attestato di frequenza.
              4.  I  visti  e  i  permessi di soggiorno per motivi di
          studio  sono  rinnovati agli studenti che nel primo anno di
          corso  abbiano  superato  una  verifica di profitto e negli
          anni  successivi  almeno due verifiche. Per gravi motivi di
          salute  o  di  forza  maggiore, debitamente documentati, il
          permesso  di  soggiorno  puo'  essere  rinnovato anche allo
          studente  che abbia superato una sola verifica di profitto,
          fermo  restando  il numero complessivo di rinnovi. Essi non
          possono  essere  comunque  rilasciati  per piu' di tre anni
          oltre la durata del corso di studio.
              Il  permesso  di  soggiorno  puo'  essere ulteriormente
          rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il
          dottorato  di ricerca, per la durata complessiva del corso,
          rinnovabile per un anno.
              5.  Gli  studenti  stranieri  accedono,  a  parita'  di
          trattamento  con  gli  studenti italiani, ai servizi e agli
          interventi  per  il  diritto  allo studio di cui alla legge
          2 dicembre  1991,  n.  390,  compresi  gli  interventi  non
          destinati  alla  generalita' degli studenti, quali le borse
          di  studio,  i  prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in
          conformita'  con  le  disposizioni previste dal decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri adottato ai sensi
          dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede
          criteri  di  valutazione  del  merito  dei  richiedenti, in
          aggiunta  a quella delle condizioni economiche degli stessi
          e  tenuto,  altresi', conto del rispetto dei tempi previsti
          dall'ordinamento  degli  studi.  La  condizione economica e
          patrimoniale  degli  studenti stranieri e' valutata secondo
          le  modalita'  e  le  relative  tabelle previste dal citato
          decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
          certificata  con  apposita  documentazione rilasciata dalle
          competenti  autorita'  del  Paese  ove i redditi sono stati
          prodotti  e  tradotta  in  lingua  italiana dalle autorita'
          diplomatiche   italiane  competenti  per  territorio.  Tale
          documentazione  e'  resa  dalle  competenti  rappresentanze
          diplomatiche  o  consolari  estere in Italia per quei Paesi
          ove   esistono  particolari  difficolta'  a  rilasciare  la
          certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana e
          legalizzata  dalle  Prefetture  -  Uffici  territoriali del
          Governo   ai   sensi   dell'articolo  33  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445. Le
          regioni  possono  consentire l'accesso gratuito al servizio
          di  ristorazione  agli  studenti  stranieri  in condizioni,
          opportunamente    documentate,   di   particolare   disagio
          economico.
              6.  Per  le  finalita'  di cui al comma 5 le competenti
          rappresentanze  diplomatiche  consolari italiane rilasciano
          le   dichiarazioni   sulla   validita'   locale,   ai  fini
          dell'accesso  agli studi universitari, dei titoli di scuola
          secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni
          sulla  scala  di valori e sul sistema di valutazioni locali
          cui  fa  riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo
          di  studio.  Con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro  della  pubblica  istruzione  e del Ministro degli
          affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza
          per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo
          straniero  con  la  valutazione  adottata  nell'ordinamento
          scolastico italiano.».