Art. 45.
                         Sistemi informativi
  1.  Dopo  l'articolo  61 del d.P.R. n. 394 del 1999, e' aggiunto il
seguente:
  «Art.  61-bis  (Sistemi  informativi).  -  1.  Per l'attuazione dei
procedimenti  del  testo  unico e del regolamento, le amministrazioni
pubbliche  si  avvalgono  degli  archivi  automatizzati e dei sistemi
informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  27 luglio 2004, n. 242, per la razionalizzazione e
l'interconnessione  tra  le  pubbliche  amministrazioni,  nonche' dei
sistemi  informativi  e  delle  procedure  telematiche  indicate  nel
presente   regolamento.   Le  modalita  tecniche  e  procedurali  per
l'accesso  e  la  trasmissione  di  dati  e  documenti  tra i sistemi
informativi  delle  amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i
provvedimenti   previsti   nel  regolamento  di  attuazione,  di  cui
all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
  2.  Per  le  procedure  di  ingresso,  soggiorno  ed uscita e per i
collegamenti  informativi  con le altre amministrazioni pubbliche, le
questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi
di   soggiorno   previsto   dal  regolamento  di  attuazione  di  cui
all'articolo 34, comma 2, della legge n. 189 del 2002.
  3.  I  criteri e le modalita' di funzionamento dell'archivio di cui
al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.».