Art. 9.
                 Richiesta del permesso di soggiorno
  1.  All'articolo  9  del  d.P.R.  n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  La richiesta del permesso di soggiorno e' presentata, entro il
termine  previsto  dal testo unico, al questore della provincia nella
quale  lo  straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico
in  caso  di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma
1,   ed   in   caso  d'ingresso  per  lavoro  subordinato,  ai  sensi
dell'articolo  36,  comma  1,  mediante  scheda  conforme  al modello
predisposto  dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente
e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in
quattro  esemplari:  uno  da  apporre sulla scheda di domanda, uno da
apporre  sul  permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti
d'ufficio  e  il  quarto da trasmettere al sistema informativo di cui
all'articolo  49  del  testo unico. In luogo della fotografia in piu'
esemplari,  allo straniero puo' essere richiesto di farsi ritrarre da
apposita    apparecchiatura    per   il   trattamento   automatizzato
dell'immagine, in dotazione all'ufficio.»;
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis.  Le  modalita'  di  richiesta  del  permesso  di soggiorno,
diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto
del  Ministro  dell'interno  di  attuazione  del  regolamento (CE) n.
1030/2002  del  Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5,
comma 8, del testo unico.
  1-ter.  In  caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro
otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo
Sportello  unico  che,  a  seguito  di  verifica del visto rilasciato
dall'autorita'  consolare  e  dei  dati  anagrafici  dello straniero,
consegna  il  certificato  di  attribuzione  del  codice fiscale e fa
sottoscrivere  il  modulo  precompilato  di richiesta del permesso di
soggiorno,  i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura
competente  per  il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  tramite
procedura  telematica.  Si applica quanto previsto dagli articoli 11,
comma 2-bis, e 36, comma 2.
  1-quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei
codici  fiscali  non  consegnati  nel  termine  di  diciotto mesi dal
rilascio  del  nullaosta,  ovveroconferma l'avvenuta consegna, con la
contestuale  comunicazione  del  dato  relativo  al domicilio fiscale
dello  straniero, secondo le modalita' determinate con il decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.»;
    c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b)  la  documentazione, attestante la disponibilita' dei mezzi per
il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da
quelli per motivi di famiglia e di lavoro.»;
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Gli  stranieri  autorizzati  al  lavoro  stagionale  ai  sensi
dell'articolo  24  del  testo  unico  per  un periodo non superiore a
trenta  giorni  sono  esonerati  dall'obbligo  di cui all'articolo 5,
comma 2-bis, del medesimo testo unico.»;
    e) al comma 6, dopo le parole: «del testo unico» sono aggiunte le
seguenti: «e all'articolo 11, comma 1, lettera c)».
 
          Note all'art. 9:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  9 (Richiesta del permesso di soggiorno). - 1. La
          richiesta del permesso di soggiorno e' presentata, entro il
          termine   previsto  dal  testo  unico,  al  questore  della
          provincia  nella  quale  lo  straniero intende soggiornare,
          ovvero,  allo  Sportello  unico in caso di ricongiungimento
          familiare,  di  cui  all'articolo  6,  comma  1  ed in caso
          d'ingresso  per  lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo
          36,   comma   1,   mediante   scheda  conforme  al  modello
          predisposto  dal  Ministero  dell'interno, sottoscritta dal
          richiedente,  corredata  della fotografia dell'interessato,
          in  formato  tessera,  in quattro esemplari: uno da apporre
          sulla  scheda  di  domanda,  uno da apporre sul permesso di
          soggiorno,  il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il
          quarto   da  trasmettere  al  sistema  informativo  di  cui
          all'articolo  49 del testo unico. In luogo della fotografia
          in  piu' esemplari, allo straniero puo' essere richiesto di
          farsi   ritrarre   da   apposita   apparecchiatura  per  il
          trattamento   automatizzato   dell'immagine,  in  dotazione
          all'ufficio.
              1-bis.  Le  modalita'  di  richiesta  del  permesso  di
          soggiorno,  diverse  da  quelle  previste dal comma 1, sono
          disciplinate  con  decreto  interministeriale di attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio dell'Unione
          Europea del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5, comma 8,
          del testo unico.
              1-ter.   In  caso  di  ricongiungimento  familiare,  lo
          straniero,  entro  8  giorni  dall'ingresso  nel territorio
          nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito
          di verifica del visto rilasciato dall'autorita' consolare e
          dei   dati   anagrafici   dello   straniero,   consegna  il
          certificato   di  attribuzione  del  codice  fiscale  e  fa
          sottoscrivere  il  modulo  precompilato  di  richiesta  del
          permesso  di  soggiorno,  i cui dati sono, contestualmente,
          inoltrati  alla  questura  competente  per  il rilascio del
          permesso  di  soggiorno,  tramite  procedura telematica. Si
          applica  quanto  previsto  dagli articoli 11, comma 2-bis e
          36, comma 2.
              1-quater.   Lo   Sportello  unico  competente  richiede
          l'annullamento   dei  codici  fiscali  non  consegnati  nel
          termine  di  18  mesi  dal  rilascio  del nullaosta, ovvero
          conferma    l'avvenuta   consegna,   con   la   contestuale
          comunicazione  del dato relativo al domicilio fiscale dello
          straniero, secondo le modalita' determinate con decreto del
          Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.
              2.  Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve
          indicare:
                a) le  proprie  generalita'  complete, nonche' quelle
          dei  figli  minori  conviventi,  per  i  quali sia prevista
          l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
                b) il  luogo  dove  l'interessato  dichiara  di voler
          soggiornare;
                c) il motivo del soggiorno.
              3.  Con  la  richiesta  di cui al comma 1 devono essere
          esibiti:
                a) il  passaporto  o  altro documento equipollente da
          cui  risultino  la  nazionalita',  la  data, anche solo con
          l'indicazione  dell'anno,  e  il  luogo  di  nascita  degli
          interessati,   nonche'   il   visto   di  ingresso,  quando
          prescritto;
                b) la  documentazione,  attestante  la disponibilita'
          dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi
          di  soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di
          lavoro.
              4.   L'ufficio  trattiene  copia  della  documentazione
          esibita  e  puo'  richiedere,  quando occorre verificare la
          sussistenza  delle  condizioni  previste  dal  testo unico,
          l'esibizione  della  documentazione  o  di  altri  elementi
          occorrenti per comprovare:
                a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
                b) la   disponibilita'   dei   mezzi  di  sussistenza
          sufficienti   commisurati  ai  motivi  e  alla  durata  del
          soggiorno,  in relazione alle direttive di cui all'articolo
          4,  comma  3,  del  testo unico, rapportata al numero delle
          persone a carico;
                c) la    disponibilita'    di    altre    risorse   o
          dell'alloggio,  nei  casi  in  cui  tale documentazione sia
          richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
              5.  Gli  stranieri  autorizzati al lavoro stagionale ai
          sensi  dell'articolo  24 del testo unico per un periodo non
          superiore  a  30  giorni sono esonerati dall'obbligo di cui
          all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.
              6.  La  documentazione  di  cui  ai  commi 3 e 4 non e'
          necessaria  per  i  richiedenti  asilo  e per gli stranieri
          ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e
          20 del testo unico e all'articolo 11, comma 1, lettera c).
              7.  L'addetto  alla  ricezione,  esaminati  i documenti
          esibiti, ed accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia
          un  esemplare  della  scheda  di  cui al comma 1, munita di
          fotografia    dell'interessato   e   del   timbro   datario
          dell'ufficio  e  della  sigla  dell'addetto alla ricezione,
          quale  ricevuta,  indicando  il giorno in cui potra' essere
          ritirato  il  permesso  di  soggiorno, con l'avvertenza che
          all'atto del ritiro dovra' essere esibita la documentazione
          attestante   l'assolvimento   degli   obblighi  in  materia
          sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico.
              -  Il  regolamento (CE) del consiglio UE, del 13 giugno
          2002  n.  1030/2002  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          delle  comunita'  europee  del 15 giugno 2002, n. 157/l/1),
          istituisce  un modello uniforme per i permessi di soggiorno
          rilasciati a cittadini di paesi terzi.
              -  Per  opportuna conoscenza, si riporta il testo degli
          articoli 5,   comma  2-bis  e  8,  24  e  49,  del  decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse):
              «2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso  di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.»
              «8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
          cui  all'articolo  9  sono  rilasciati mediante utilizzo di
          mezzi    a    tecnologia   avanzata   con   caratteristiche
          anticontraffazione   conformi  ai  tipi  da  approvare  con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie in attuazione
          dell'Azione   comune  adottata  dal  Consiglio  dell'Unione
          europea  il  16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un
          modello uniforme per i permessi di soggiorno.»
              «Art.  24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro
          italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o
          le  associazioni di categoria per conto dei loro associati,
          che  intendano  instaurare  in Italia un rapporto di lavoro
          subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono
          presentare  richiesta  nominativa  allo sportello unico per
          l'immigrazione   della  provincia  di  residenza  ai  sensi
          dell'articolo  22.  Nei  casi  in  cui  il datore di lavoro
          italiano   o   straniero  regolarmente  soggiornante  o  le
          associazioni   di  categoria  non  abbiano  una  conoscenza
          diretta  dello  straniero, la richiesta, redatta secondo le
          modalita'    previste   dall'articolo   22,   deve   essere
          immediatamente   comunicata   al   centro   per   l'impiego
          competente,  che  verifica  nel  termine  di  cinque giorni
          l'eventuale   disponibilita'   di   lavoratori  italiani  o
          comunitari  a  ricoprire  l'impiego  stagionale offerto. Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
              2.  Lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  rilascia
          comunque  l'autorizzazione  nel  rispetto  del  diritto  di
          precedenza    maturato,    decorsi   dieci   giorni   dalla
          comunicazione  di  cui  al comma 1 e non oltre venti giorni
          dalla  data  di  ricezione  della  richiesta  del datore di
          lavoro.
              3.  L'autorizzazione  al lavoro stagionale ha validita'
          da   venti   giorni   ad   un  massimo  di  nove  mesi,  in
          corrispondenza   della   durata   del   lavoro   stagionale
          richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi
          di  lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi
          datori di lavoro.
              4.  Il  lavoratore  stagionale, ove abbia rispettato le
          condizioni   indicate  nel  permesso  di  soggiorno  e  sia
          rientrato  nello  Stato  di  provenienza  alla scadenza del
          medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
          nell'anno  successivo  per  ragioni  di  lavoro stagionale,
          rispetto  ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano
          mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
          Puo',  inoltre,  convertire  il  permesso  di soggiorno per
          lavoro  stagionale  in  permesso  di  soggiorno  per lavoro
          subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se
          ne verifichino le condizioni.
              5.   Le   commissioni   regionali  tripartite,  di  cui
          all'articolo   4,   comma   1,   del   decreto  legislativo
          23 dicembre   1997,   n.  469,  possono  stipulare  con  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello  regionale  dei  lavoratori e dei datori di lavoro,
          con  le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
          dirette  a  favorire  l'accesso dei lavoratori stranieri ai
          posti   di   lavoro   stagionale.  Le  convenzioni  possono
          individuare  il trattamento economico e normativo, comunque
          non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e
          le  misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
          manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti
          per  favorire  l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
          misure complementari relative all'accoglienza.
              6.  Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
          per  lavori  di  carattere stagionale, uno o piu' stranieri
          privi  del  permesso  di  soggiorno  per lavoro stagionale,
          ovvero  il  cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
          e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 1.»
              «Art.  49  (Disposizioni  finali  e  transitorie). - 1.
          Nella  prima  applicazione  delle  disposizioni della legge
          6 marzo 1998, n. 40, e del presente testo unico si provvede
          a  dotare  le  questure che ancora non ne fossero provviste
          delle   apparecchiature   tecnologiche  necessarie  per  la
          trasmissione  in via telematica dei dati di identificazione
          personale   nonche'   delle   operazioni   necessarie   per
          assicurare  il  collegamento  tra  le questure e il sistema
          informativo   della   Direzione   centrale   della  polizia
          criminale.
              1-bis.  Agli  stranieri  gia'  presenti  nel territorio
          dello  Stato  anteriormente  alla data di entrata in vigore
          della  legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti
          stabiliti  dal  decreto di programmazione dei flussi per il
          1998   emanato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  in
          attuazione  del documento programmatico di cui all'articolo
          3,  comma  1,che abbiano presentato la relativa domanda con
          le  modalita'  e nei termini previsti dal medesimo decreto,
          puo'  essere  rilasciato  il  permesso  di  soggiorno per i
          motivi  ivi  indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli
          ingressi  per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma
          4,  restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste.
          In  mancanza  dei  requisiti  richiesti  per l'ingresso nel
          territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal
          presente testo unico.
              2.  All'onere conseguente all'applicazione del comma 1,
          valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede
          a  carico  delle  risorse di cui all'articolo 48 e comunque
          nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
              2-bis.  Per  il  perfezionamento  delle  operazioni  di
          identificazione  delle  persone  detenute  o  internate, il
          Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria  adotta
          modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi
          a  quelle  gia'  in  atto per le questure e si avvale delle
          procedure  definite  d'intesa  con  il  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza.».