Art. 12. Svolgimento dei corsi 1. Il corso-concorso e' tenuto presso le sedi stabilite dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ed ha una durata complessiva di dodici mesi seguito, previo superamento dell'esame intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private. 2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione stabilisce le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali, i piani di studio, i criteri della valutazione continua e di svolgimento delle prove dell'esame intermedio e dell'esame finale.