Art. 13. 
          Valutazione continua ed esame-concorso intermedio 
 
  1. Durante  il  corso  gli  allievi  sono  soggetti  a  valutazione
continua, secondo i criteri fissati  dalla  Scuola.  La  media  delle
valutazioni  sulle  singole  discipline,  non  inferiore  a  settanta
centesimi, da' accesso all'esameconcorso intermedio. 
  2. L'esame-concorso  intermedio  consiste  in  una  prova  scritta,
composta da tre elaborati in forma sintetica sulle discipline oggetto
del corso, da svolgersi secondo le regole  dei  concorsi  pubblici  e
comunque assicurando la non identificabilita' del candidato, e da una
prova orale sui temi concernenti le discipline oggetto del corso. 
  3. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e  si  intende  superata
con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.  La  graduatoria
di  merito  dell'esame  concorso  intermedio  e'  predisposta   dalla
commissione esaminatrice in base al punteggio finale  conseguito  dai
candidati, costituito dalla somma dei  voti  della  prova  scritta  e
della prova orale.  A  parita'  di  merito  trovano  applicazione  le
vigenti  disposizioni  in  materia  di  titoli  di   preferenza.   La
graduatoria di merito e' approvata con decreto  del  Direttore  della
Scuola superiore della pubblica amministrazione.