Art. 22.
                         Prima applicazione

  1. In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  regolamento le
percentuali  del  settanta  e  del  trenta  per  cento  di  cui  agli
articoli 3  e  7  vanno  riferite  alle  disponibilita'  dei posti in
organico di ciascuna amministrazione dei dirigenti di seconda fascia.
  2. Nel   primo   concorso   pubblico   per   esami,  bandito  dalle
amministrazioni ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, il
trenta per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale
appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque
denominata,  della carriera direttiva nell'amministrazione che indice
il concorso.