Art. 5. 
              Modalita' di svolgimento delle selezioni 
 
  1. Il concorso pubblico per esami consiste nello svolgimento di due
prove scritte e  di  una  prova  orale.  Nel  caso  di  concorsi  per
l'accesso alla dirigenza tecnica l'amministrazione puo' prevedere una
terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di  concorso,
volta alla verifica  dell'attitudine  all'esercizio  degli  specifici
compiti connessi al posto da ricoprire.  Tale  prova  consiste  nella
soluzione  di  questioni  o  problemi  di  natura  tecnica   inerenti
all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto. 
  2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie
indicate nel bando di concorso. L'altra prova, a  contenuto  pratico,
e' diretta ad accertare l'attitudine  dei  candidati  alla  soluzione
corretta, sotto il profilo della legittimita',  della  convenienza  e
della efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse
con l'attivita' istituzionale dell'amministrazione che ha indetto  il
concorso. 
  3. La prova orale consiste in un colloquio sulle  materie  indicate
nel bando di concorso e  mira  ad  accertare  la  preparazione  e  la
professionalita' del candidato, nonche' l'attitudine all'espletamento
delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale,  al  fine
di valutare la conoscenza,  da  parte  del  candidato,  della  lingua
straniera  ad  un  livello  avanzato,  e'  prevista  la  lettura,  la
traduzione di testi e la conversazione in una lingua straniera scelta
dal candidato tra quelle indicate nel bando. Nel  corso  della  prova
orale e' accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del
personal  computer  e  dei  software  applicativi  piu'  diffusi   da
realizzarsi  anche  mediante  una  verifica   pratica,   nonche'   la
conoscenza  da  parte  del  candidato  delle  problematiche  e  delle
potenzialita'  connesse  all'uso  degli  strumenti   informatici   in
relazione ai processi  comunicativi  in  rete,  all'organizzazione  e
gestione delle  risorse  e  al  miglioramento  dell'efficienza  degli
uffici e dei servizi. 
  4.  La  commissione  esaminatrice,  al  fine   di   assicurare   la
trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento  concorsuale,
stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalita' di  valutazione
delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine
di  assegnare  i  punteggi  da  attribuire  alle  singole  prove.  La
commissione, prima  dell'inizio  di  ciascuna  sessione  della  prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle  materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono  proposti  a  ciascun
candidato con estrazione a sorte. 
  5. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e  si  intende  superata
con un punteggio non inferiore a  settanta  centesimi.  Il  punteggio
complessivo e' determinato sommando  i  voti  riportati  in  ciascuna
prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.