Art. 11. Nomina degli esecutori e dell'archivista 1. Con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorita' dal medesimo delegata, sono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori dei concorsi per esecutori ed archivista i candidati che, nell'ordine delle graduatorie stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. Ai vincitori dei concorsi e' attribuito il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. 2. L'aspirante nominato vincitore del concorso per archivista e' nominato maresciallo ordinario del Corpo della guardia di finanza ed inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della Banda musicale. 3. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa. 4. Con il grado di cui al comma 1, gli esecutori e l'archivista sono sottoposti ad un periodo di prova per la durata di sei mesi, durante i quali prestano servizio nella Banda musicale e seguono un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale della durata di novanta giorni. I militari gia' appartenenti alla Banda musicale della Guardia di finanza non sono avviati al citato corso di istruzione. 5. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 4 ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale. 6. Al termine del periodo di prova, una commissione nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorita' dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali. 7. L'esecutore o l'archivista riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili. Se gia' in servizio nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo della guardia di finanza.
Nota all'art. 11: - Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, v. note alle premesse. Si riporta la tabella F: «Tabella F (Art. 72) (in sostituzione della tabella E allegata al decreto legislativo n. 79/1991) ===================================================================== Archivista | Maresciallo ordinario ===================================================================== |(B Maresciallo ordinario (A Maresciallo III Parte ...............)|ordinario --------------------------------------------------------------------- II Parte ................)|(B Maresciallo capo --------------------------------------------------------------------- |(A Maresciallo capo --------------------------------------------------------------------- I Parte ...............) |(B Maresciallo capo --------------------------------------------------------------------- |(A Maresciallo aiutante --------------------------------------------------------------------- Maestro vice direttore |Tenente --------------------------------------------------------------------- Maestro direttore |Maggiore}.