Art. 11.
              Nomina degli esecutori e dell'archivista

  1.  Con  determinazioni  del  Comandante  generale della Guardia di
finanza,  o  dell'Autorita'  dal medesimo delegata, sono approvate le
graduatorie  e  dichiarati  vincitori  dei  concorsi per esecutori ed
archivista  i  candidati  che,  nell'ordine delle graduatorie stesse,
risultino  compresi  nel  numero  dei  posti  messi  a  concorso.  Ai
vincitori dei concorsi e' attribuito il grado di cui alla tabella «F»
allegata  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni.
  2.  L'aspirante  nominato  vincitore del concorso per archivista e'
nominato  maresciallo ordinario del Corpo della guardia di finanza ed
inserito  nell'organizzazione  strumentale  della terza parte B della
Banda musicale.
  3. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento
con  cui  e'  disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi
una decorrenza diversa.
  4.  Con  il  grado  di cui al comma 1, gli esecutori e l'archivista
sono  sottoposti  ad  un  periodo di prova per la durata di sei mesi,
durante  i  quali prestano servizio nella Banda musicale e seguono un
corso   di   istruzione   per   la   formazione  militare  e  tecnico
professionale  della  durata  di  novanta  giorni.  I  militari  gia'
appartenenti  alla  Banda  musicale della Guardia di finanza non sono
avviati al citato corso di istruzione.
  5.  Le  modalita'  di  svolgimento del corso di cui al comma 4 ed i
relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione
del Comandante generale.
  6.  Al  termine  del periodo di prova, una commissione nominata con
determinazione  del  Comandante  generale della Guardia di finanza, o
dell'Autorita'   dal   medesimo  delegata,  esprime  un  giudizio  di
idoneita'  a  prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di
finanza   con   riferimento   al  complesso  delle  qualita'  morali,
disciplinari e professionali.
  7.  L'esecutore o l'archivista riconosciuto non idoneo e' congedato
senza  diritto  ad  alcuna  indennita' o trattamento di quiescenza se
proveniente  dai civili. Se gia' in servizio nella Guardia di finanza
e'  reintegrato  nel  grado  precedentemente  rivestito  e continua a
prestare servizio nel Corpo della guardia di finanza.
 
          Nota all'art. 11:
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 12 maggio
          1995,  n. 199, v. note alle premesse. Si riporta la tabella
          F:

                                                 «Tabella F (Art. 72)
          (in  sostituzione  della  tabella  E  allegata  al  decreto
                                              legislativo n. 79/1991)

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        Archivista        |          Maresciallo ordinario
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                          |(B Maresciallo ordinario (A Maresciallo
III Parte ...............)|ordinario
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II Parte ................)|(B Maresciallo capo
---------------------------------------------------------------------
                          |(A Maresciallo capo
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I Parte ...............)  |(B Maresciallo capo
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                          |(A Maresciallo aiutante
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Maestro vice direttore    |Tenente
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Maestro direttore         |Maggiore}.