Art. 12.
              Inidoneita' tecnica del maestro direttore

  1.  Il  maestro  direttore  della  Banda  musicale della Guardia di
finanza,  dichiarato  non  idoneo a seguito degli accertamenti di cui
all'articolo 26,  comma  1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991,
n.  79,  e' impiegato nelle ordinarie attivita' istituzionali, previo
superamento  di  un  corso di aggiornamento tecnico professionale. Il
predetto   ufficiale   transita   nel  ruolo  di  cui  al  precedente
articolo 10,  comma  3, e il periodo di durata del servizio presso la
Banda  musicale  del  Corpo  e'  computato ai fini dell'anzianita' di
servizio  e  di grado, nonche' ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
di servizio di cui all'articolo 10, comma 7.
  2.  In  caso  di  mancato  superamento del corso di cui al comma 1,
l'ufficiale  e'  collocato  nella  riserva con diritto al trattamento
previsto  dall'articolo 36,  terzo comma, della legge 10 aprile 1954,
n. 113.
  3.  Gli  accertamenti  di  cui  al citato articolo 26, comma 1, del
decreto  legislativo  27 febbraio  1991, n. 79, sono demandati ad una
commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai
sensi dell'articolo 5.
 
          Note all'art. 12:
              - Per  l'argomento  del decreto legislativo 27 febbraio
          1991,  n.  79,  v.  note alle premesse. Si riporta il testo
          dell'art. 26, comma 1:
              «Art.   26   (Inidoneita'   tecnica   per   il  maestro
          direttore).  - 1. L'ufficiale maestro direttore della banda
          musicale  della  Guardia  di  finanza,  che  non  sia  piu'
          ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta
          del  Comandante  Generale, e' sottoposto ad accertamenti da
          parte  di  una  commissione  nominata  e  composta ai sensi
          dell'art. 16.
              (Omissis).».
              - La  legge  10 aprile 1954, n. 113, concernente «Stato
          degli    ufficiali    dell'Esercito,    della    Marina   e
          dell'Aeronautica»,  e' pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale 29 aprile 1954, n. 98. Si riporta
          il testo dell'art. 36, comma 3:
              «Art. 36. - (Omissis).
              3.  Se  trattasi di infermita' non provenienti da cause
          di servizio:
                a)   l'ufficiale che ha venti o piu' anni di servizio
          effettivo  consegue  la  pensione  a  norma  delle  vigenti
          disposizioni;
                b) l'ufficiale  che ha meno di venti anni di servizio
          effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la
          pensione  dei  quali dodici di servizio effettivo, consegue
          la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni
          di servizio effettivo;
                e) l'ufficiale  che  ha  meno  di  quindici  anni, di
          servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni
          di  detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio
          effettivo,  consegue  una  indennita', per una volta tanto,
          pari  a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono
          gli anni di servizio utile per la pensione.».
              - Per  il  testo  dell'art.  26,  comma  1  del decreto
          legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota precedente.