Art. 12. Inidoneita' tecnica del maestro direttore 1. Il maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, e' impiegato nelle ordinarie attivita' istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale. Il predetto ufficiale transita nel ruolo di cui al precedente articolo 10, comma 3, e il periodo di durata del servizio presso la Banda musicale del Corpo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado, nonche' ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di servizio di cui all'articolo 10, comma 7. 2. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, l'ufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dall'articolo 36, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113. 3. Gli accertamenti di cui al citato articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai sensi dell'articolo 5.
Note all'art. 12: - Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 26, comma 1: «Art. 26 (Inidoneita' tecnica per il maestro direttore). - 1. L'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante Generale, e' sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 16. (Omissis).». - La legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1954, n. 98. Si riporta il testo dell'art. 36, comma 3: «Art. 36. - (Omissis). 3. Se trattasi di infermita' non provenienti da cause di servizio: a) l'ufficiale che ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo; e) l'ufficiale che ha meno di quindici anni, di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.». - Per il testo dell'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota precedente.