Art. 13.
           Inidoneita' tecnica del maestro vice direttore

  1.  Il maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di
finanza,  dichiarato  non  idoneo a seguito degli accertamenti di cui
all'articolo 27,  comma  1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991,
n.  79,  e' impiegato nelle ordinarie attivita' istituzionali, previo
superamento  di  un  corso di aggiornamento tecnico professionale. Il
predetto   ufficiale   transita   nel  ruolo  di  cui  al  precedente
articolo 10,  comma  3, e il periodo di durata del servizio presso la
Banda  musicale  del  Corpo  e'  computato ai fini dell'anzianita' di
servizio  e  di grado, nonche' ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
di servizio di cui all'articolo 10, comma 7.
  2.  In  caso  di  mancato  superamento del corso di cui al comma 1,
l'ufficiale  e'  collocato  nella  riserva con diritto al trattamento
previsto  dall'articolo 36,  terzo comma, della legge 10 aprile 1954,
n. 113.
  3.  Gli  accertamenti  di  cui  al citato articolo 27, comma 1, del
decreto  legislativo  27 febbraio  1991, n. 79, sono demandati ad una
commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai
sensi dell'articolo 6.
 
          Note all'art. 13:
              - Per  l'argomento  del decreto legislativo 27 febbraio
          1991,  n.  79,  v.  note alle premesse. Si riporta il testo
          dell'art. 27, comma 1:
              «Art.  27  (Inidoneita'  tecnica  per  il  maestro vice
          direttore).  -  1. L'ufficiale maestro vice direttore della
          banda  musicale  della Guardia di finanza, che non sia piu'
          ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta
          del  Comandante  generale  e' sottoposto ad accertamenti da
          parte  di  una  commissione  nominata  e  composta ai sensi
          dell'art. 17.
              (Omissis).».
              - Per  il  testo  dell'art.  36,  comma  3, della legge
          10 aprile 1954, n. 113, v. note all'art. 12.
              - Per  il  testo  dell'art.  27,  comma  1  del decreto
          legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota precedente.