Art. 13. Inidoneita' tecnica del maestro vice direttore 1. Il maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, e' impiegato nelle ordinarie attivita' istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale. Il predetto ufficiale transita nel ruolo di cui al precedente articolo 10, comma 3, e il periodo di durata del servizio presso la Banda musicale del Corpo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado, nonche' ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di servizio di cui all'articolo 10, comma 7. 2. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, l'ufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dall'articolo 36, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113. 3. Gli accertamenti di cui al citato articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai sensi dell'articolo 6.
Note all'art. 13: - Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1: «Art. 27 (Inidoneita' tecnica per il maestro vice direttore). - 1. L'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante generale e' sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 17. (Omissis).». - Per il testo dell'art. 36, comma 3, della legge 10 aprile 1954, n. 113, v. note all'art. 12. - Per il testo dell'art. 27, comma 1 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota precedente.